ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15689 - pubb. 01/09/2016.

Mancanza di capitale sociale e omologazione del concordato preventivo


Tribunale di Verona, 21 Luglio 2016. Pres., est. Platania.

Concordato preventivo – Concordato in continuità – Concordato misto – Liquidatore giudiziale – Nomina – Esclusione

Concordato preventivo – Concordato in continuità – Sussistenza del capitale sociale minimo post omologazione


Nel concordato preventivo in continuità non è necessaria la nomina di un liquidatore ai sensi dell’art. 182 l.f., se viene proposta la nomina di un procuratore per la vendita dei beni no core.

La complessiva attività della società ricorrente deve comunque essere soggetta alla rigorosa valutazione dei commissari. (Francesco Porcaro) (riproduzione riservata)

L’eventuale mancanza di capitale sociale, almeno nei minimi di legge, una volta avvenuta l’omologa va valutata alla stregua di un impedimento giuridico all’omologazione.
 
Nel concordato in continuità aziendale diretta l’inesistenza delle condizioni di legge per la prosecuzione dell’attività, determinate dalla messa in liquidazione ipso facto per effetto della perdita del capitale sociale, impedirebbe l’omologazione.

La copertura dell’art. 182 sexies l.f., cessa per espresso disposto di legge al momento della definitiva omologazione della proposta. (Francesco Porcaro) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Francesco Porcaro


Il testo integrale