Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15670 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. VI, 19 Luglio 2016. .


Fallimento – Azione del curatore per la dichiarazione di inefficacia di atti compiuti dopo l’apertura della procedura – Subentro nella posizione sostanziale e processuale dell’impresa fallita – Esclusione



Nell’esercizio dell’azione esercitata dal curatore ai sensi dell’articolo 44 legge fall. al fine di far dichiarare l’inefficacia di atti compiuti successivamente alla dichiarazione di fallimento e ad ottenere la restituzione dei relativi importi, il curatore non subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale della impresa fallita (nella posizione, cioè, che quest’ultima avrebbe assunto qualora avesse agito in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della dichiarazione di fallimento), non azionando egli una pretesa rinvenuta nel patrimonio dell’impresa, ma agendo in sostituzione dei creditori ai fini della ricostruzione del patrimonio originario della società e dunque nella veste processuale di terzo, dotato di un’autonoma legittimazione, collegata alle funzioni esercitate in qualità di organo della procedura, veste nella quale il curatore non può essere considerato né un successore della società ricorrente né un rappresentante o un mandatario della stessa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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