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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15669 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. VI, 19 Luglio 2016. .

Fallimento – Prescrizione dei diritti del fallito nei confronti dei terzi – Interruzione – Esclusione


Gli articoli 2941 e 2942 c.c. non contemplano il fallimento tra le ipotesi di sospensione della prescrizione, la cui dichiarazione, pertanto, non impedisce, per la durata della procedura, il decorso del termine di prescrizione nei rapporti con i terzi, dal momento che i diritti vantati dal fallito nei confronti dei propri debitori o sui beni compresi nel fallimento possono essere esercitati dal curatore, in virtù della legittimazione attribuita di dagli articoli 42 e 43 legge fall., mentre l’inerzia o il disinteresse degli organi della procedura legittimano il fallito ad agire, in via eccezionale, per la tutela dei propri diritti, senza che i terzi possano opporre il difetto di capacità processuale previsto esclusivamente la tutela degli interessi della massa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)