Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15655 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 19 Luglio 2016. .


Fallimento - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni compresi nel fallimento - Conoscenza dell’evento da parte del giudice dell’esecuzione - Dichiarazione di improcedibilità dell’azione esecutiva - Irrilevanza



Il divieto posto dall’articolo 51 legge fall., secondo il quale dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento, opera indipendentemente dalla conoscenza dell’evento da parte del giudice dell’esecuzione e dalla eventuale pronuncia del provvedimento con il quale questi dichiari espressamente l’improcedibilità dell’azione esecutiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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