Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15643 - pubb. 27/07/2016

Protezione internazionale: l’onere della prova è attenuato ma sussistente

Cassazione civile, sez. VI, 11 Luglio 2016, n. 14157. Est. Ragonesi.


Protezione internazionale – Richiesta di asilo politico (nel caso di specie: Ghana) – Onere della prova in forma attenuata – sussiste



Un requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati (Cass. 18353/2006). Affinché l'onere probatorio possa ritenersi assolto, gli elementi allegati devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza desumibili dai dati anche documentali offerti (Cass. 26287/2005). Peraltro, la Cedu e la Carta dei diritti fondamentali della UE non rilevano ai fini dell'inversione dell'onere probatorio, che grava in ogni caso sullo straniero seppur in modo attenuato, come già evidenziato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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