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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15638 - pubb. 27/07/2016.

Competenza per territorio a decidere sulla domanda di concordato preventivo


Cassazione civile, sez. VI, 15 Luglio 2016. Est. Magda Cristiano.

Concordato preventivo – Contemporanea pendenza delle due procedure – Corso di un autonomo procedimento prefallimentare – Esclusione – Riunione – Necessità – Rapporto di specularità di procedure dirette a regolare la medesima situazione di crisi

Concordato preventivo – Competenza per territorio del tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale a decidere sulla domanda di concordato – Inderogabilità – Esclusione


Durante la pendenza di una procedura di concordato, non può ammettersi il corso di un autonomo procedimento prefallimentare, che si concluda con la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall.

Il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia, infatti, come un fenomeno di consequenzialità (eventuale, del fallimento, all'esito negativo della procedura di concordato) che determina un'esigenza di coordinamento fra i due procedimenti e che impone la necessità di esaminare dapprima la domanda di concordato e, solo nel caso di mancata apertura dello stesso, quella di fallimento.

Sul piano strettamente processuale, detto rapporto si configura in termini di c.d. continenza per specularità, atteso che la domanda di concordato e l’istanza o la richiesta di fallimento sono iniziative tra loro incompatibili ma dirette a regolare la medesima situazione di crisi: ne consegue che i relativi procedimenti vanno riuniti ai sensi dell'art. 273 c.p.c. se pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, mentre, nell'ipotesi in cui essi pendano dinanzi ad uffici giudiziari diversi, deve trovare applicazione il disposto dell'art. 39, comma 2, c.p.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'art. 161 legge fall. non stabilisce l'inderogabilità della competenza territoriale del tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale a decidere sulla domanda di concordato. Pertanto, il tribunale che sia competente a decidere sull'istanza di fallimento ai sensi dell'art. 9, comma 2, legge fall., non può declinare la propria competenza territoriale rispetto alla sola domanda di concordato, ma è tenuto a disporre la riunione dei due procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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