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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15624 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. III, 15 Maggio 1967. Est. La Farina.

Fallimento - Esecuzione forzata - Fallimento del debitore esecutato - Estinzione del processo esecutivo - Esclusione


In caso di fallimento del debitore,il trasferimento della legittimazione a proseguire le esecuzioni in corso dal creditore individuale al curatore, secondo la disposizione dell'art. 107 della legge fallimentare, non importa l'immediata Estinzione ipso jure del processo esecutivo. Tale effetto, infatti,sarebbe in contrasto con la stessa lettera della legge, la quale si limita a dichiarare che il curatore si sostituisce nella procedura al curatore istante dal che si desume che la procedura esecutiva individuale gia pendente, in parziale deroga al principio di cui all'art. 51 della legge fallimentare, prosegue durante il fallimento, sia pure per impulso di altro soggetto. (massima ufficiale)