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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15617 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. III, 27 Marzo 1976, n. 1114. Est. Bonelli.

Esecuzione forzata - Beni indivisi - Separazione della quota in natura dell'esecutato - Condizioni - Limiti - Espropriazione di immobile appartenente a due debitori solidali - Fallimento di un debitore solidale - Successione del curatore del fallimento - Esclusione della separazione


Poiche, a norma degli artt 599, 600 e 601 cod proc civ, la separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato e consentita nel solo caso in cui non tutti i comproprietari dei beni indivisi, oggetto dell'esecuzione, siano obbligati nei confronti del creditore procedente, non puo disporsi tale separazione nella ipotesi in cui, dopo che il creditore abbia iniziato il procedimento di espropriazione di un immobile appartenente a due suoi debitori solidali, uno di questi sia fallito e nel procedimento esecutivo contro costui sia subentrato, a norma dell'art 107 legge fallimentare, il curatore del fallimento. (massima ufficiale)