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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15615 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. III, 13 Gennaio 1981. Est. Gabrieli.

Locazione - Trasferimento a titolo particolare della cosa locata (alienazione) - In genere - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Intenzione di trasferimento a titolo oneroso - Diritto di prelazione a favore del conduttore disposto dall'art. 38 della legge n. 392 del 1978 (cosiddetta legge sull'equo canone) - Ambito di applicazione - Vendita coattiva dell'immobile in sede fallimentare - Inclusione - Inammissibilità


L'art 38 della legge 27 luglio 1978 n 392, che attribuisce al conduttore di un immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione il diritto di prelazione nei confronti del locatore che 'intenda' trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, si applica alle sole alienazioni volontarie e quindi non trova applicazione nel caso in cui, dichiarato il fallimento del locatore, l'immobile venga venduto coattivamente. Infatti l'attivita diretta e svolta dagli organi fallimentari, in quanto intesa a finalita pubblicistiche, non puo soffrire impedimenti disposti da una norma regolante soltanto il rapporto privatistico tra locatore e conduttore. (massima ufficiale)