Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15614 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 09 Febbraio 1981, n. 783. Est. Corda.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Espropriazione in corso - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - Integrazione dei poteri per transazioni, rinunce, ricognizione di diritti di terzi - Rinuncia agli atti esecutivi da parte del curatore subentrato al creditore istante - Rinunzia alle liti - Configurabilità - Esclusione - Attività di liquidazione dell'attivo - Sussistenza - Concessione della relativa autorizzazione - Competenza del giudice delegato



Poiche la rinuncia agli Atti esecutivi da parte del curatore del fallimento - subentrato al creditore istante ai sensi dell'art 107 legge fall nell'espropriazione immobiliare in corso - va inquadrata nell'ambito di quell'attivita che detto soggetto svolge ai fini della 'liquidazione dell'attivo' e non fra la 'rinunzia alle liti', la concessione della relativa autorizzazione, ex art 35 legge fall compete sempre al giudice delegato, qualunque sia il valore dell'atto. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato