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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15612 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 30 Maggio 1984. Est. Zappulli.

Locazione - Trasferimento a titolo particolare della cosa locata (alienazione) - In genere - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Intenzione di trasferimento a titolo oneroso - Diritto di prelazione a favore del conduttore disposto dall'art. 38 della legge n. 392 del 1978 (cosiddetta legge sull'equo canone) - Ambito di applicazione - Vendita coattiva dell'immobile - Sede fallimentare - Inclusione - Inammissibilità


Il diritto di prelazione spettante ai sensi dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392 al conduttore di un immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione nei confronti del locatore che "intenda" trasferire a titolo oneroso l'immobile locato non sussiste nel caso di vendita disposta nella procedura di fallimento a carico del locatore, anche se la locazione non preesista al fallimento stesso ma sia intervenuta direttamente con la amministrazione fallimentare, atteso che nella detta ipotesi si tratta di vendita coatta, e non volontaria, e che quel diritto è incompatibile con le finalità e le esigenze pubblicistiche proprie della procedura fallimentare, che non può tollerare intralci o remore derivanti da una norma regolante soltanto il rapporto privatistico tra locatore e conduttore. Ne' in tal modo si realizza alcuna disparità di trattamento costituzionalmente rilevante, essendo manifesta la diversità di posizione dei conduttori di immobili compresi nel patrimonio di un fallito, come di tutti i titolari di rapporti contrattuali con il fallito, rispetto agli altri conduttori o contraenti, determinata da esigenze di tutela di interessi pubblici e privati nella procedura concorsuale, considerati preminenti nella scelta legislativa. (massima ufficiale)