Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15611 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 30 Gennaio 1985, n. 582. Est. Corda.


Credito - Credito fondiario - Fallimento del mutuatario - Prosecuzione dell'esecuzione individuale promossa dall'istituto mutuante - Istanza di vendita - Ammissibilità - Liquidazione da parte degli organi fallimentari dello stesso bene - Ammissibilità - Prevalenza dell'esecuzione individuale o concorsuale - Criterio della priorità



A norma dell'art. 42 del R.d. 16 luglio 1905 n. 646 sul credito fondiario, la cui applicabilità è fatta salva dall'art. 51 della legge fallimentare, la sopravvenienza del fallimento del mutuatario non travolge l'esecuzione individuale che l'istituto mutuante abbia intrapreso su bene immobile, oggetto di garanzia ipotecaria, e non fa quindi venir meno il diritto dell'istituto medesimo di chiederne la vendita. Peraltro, tale diritto non esclude il concorrente diritto degli organi del fallimento di procedere alla liquidazione dello stesso bene, in quanto incluso nella massa attiva, mentre la prevalenza dell'esecuzione individuale o di quella concorsuale resta regolata dal criterio temporale della priorità dell'Esercizio dello uno o dell'altro degli indicati diritti (fermo restando, in caso di vendita in Sede fallimentare, l'Obbligo dell'immediata attribuzione all'istituto di credito fondiario delle somme spettantigli, alla stregua della prelazione che gli compete). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato