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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15608 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 09 Giugno 1990, n. 5641. Est. Maltese.

Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Con incanto - Aggiudicazione - Fallimento del debitore prima del decreto di trasferimento - Poteri del curatore


Qualora, nel corso di esecuzione per espropriazione immobiliare, sopravvenga il fallimento del debitore, dopo l'aggiudicazione dell'immobile pignorato, ma prima del decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., ed il curatore, optando per l'assorbimento di detta procedura nella liquidazione concorsuale, si limiti a chiedere ed ottenere declaratoria d'inefficacia di quel trasferimento, senza mettere in discussione la precedente aggiudicazione, si deve escludere che il curatore possa contestare le singole clausole dell'aggiudicazione medesima (nella specie, clausola di compensazione parziale del prezzo di aggiudicazione avvenuto in favore del creditore ipotecario espropriante). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Andrea VELA Presidente
" Domenico MALTESE Consigliere
" Alessandro ANGARANO "
" Giovanni OLLA "
" Ernesto LUPO "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI, con sede sociale e Direzione Generale in Rieti, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, elett.te dom.ta in Roma, Via Paraguay n. 5, presso l'avv. Benedetto Macrì e Alessandro Battezzati che la rappresentano e difendono, giusta delega in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
FALLIMENTO SOGECA.
Intimato
E sul secondo ricorso n. 7643-88 proposto
da
FALLIMENTO SOGECA S.r.l., in persona del curatore Avv. Massimo Pozzi, elett.te dom.to in Roma, P.zza Campitelli 16, presso l'avv. Giorgio Sangiorgi, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso ric. incid.
Controricorrente ricor. incidentale
contro
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI, con sede a Rieti, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, elett.te dom. in Roma, Via Paraguay n. 5, presso gli avv.ti Benedetto Macrì ed Alessandro Battezzati, che la rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso.
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 762 della C.A. di Roma del 18.12.87 depositata il 15.3.88 (R.G. 1059-86);
Udita la relazione svolta dal Cons. Maltese.
Udito il P.M. dott. Giovanni Lo Cascio che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso principale, assorbito l'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 27 marzo 1972 la Cassa di Risparmio di Rieti accordò alla s.r.l. Compagnia Italiana Granulati una apertura di credito in conto corrente di L. 150.000.000, garantita da ipoteca concessa dalla s.r.l. So.ge.ca. sugli immobili di sua proprietà siti in Roma, nonché da fideiussione prestata dalla stessa So.ge.ca. A causa della sopravvenuta insolvenza della debitrice, società Granulati, la Cassa di Risparmio di Rieti iniziò il procedimento di espropriazione forzata per un credito di L. 297.762.477, ottenendo, in data 22 giugno 1977, l'aggiudicazione del complesso immobiliare, ipotecato dalla So.ge.co., al prezzo di L. 131.500.000 con versamento della somma di lire 26.500.000 e con esonero - trattandosi di credito ipotecario di primo grado - dal pagamento della somma restante di L. 105.000.000.
Il 6 aprile 1978 fu dichiarato il fallimento della società So.ge.co senza intervento del curatore nel procedimento esecutivo individuale.
Il 9 ottobre 1978 fu emesso nel procedimento di espropriazione singolare il decreto di trasferimento immobiliare (poi trascritto in data 27 novembre 1978) a favore della Cassa di Risparmio di Rieti, creditrice aggiudicataria.
Nel fallimento So.ge.co la banca chiese e ottenne l'ammissione al passivo in via chirografaria del suo credito originario di L. 297.762.477.
Il 22 aprile 1981 propose nuova domanda di ammissione tardiva per il riconoscimento del privilegio in relazione al credito di L. 166.262.477, risultante dalla differenza fra L. 297.762.477 - importo corrispondente al credito già ammesso in via chirografaria - e L. 131.500.000, importo corrispondente al prezzo di aggiudicazione nel procedimento individuale di espropriazione immobiliare. Il curatore del fallimento si oppose alla domanda di insinuazione tardiva in via privilegiata, osservando che il credito era stato già interamente ammesso al passivo in via chirografaria. Propose inoltre domanda riconvenzionale di accertamento della inefficacia degli atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento, segnatamente del decreto di trasferimento immobiliare del 9 ottobre 1978 a favore della Cassa e dell'assegnazione al medesimo istituto di credito della somma di L. 131.500.000.
Il tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione, dichiarò l'inefficacia del decreto di trasferimento immobiliare e della c.d. assegnazione, e condannò la Cassa di Risparmio di Rieti a corrispondere al fallimento la somma di L. 131.500.000, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; ritenne altresì inammissibile la domanda di insinuazione al passivo in via privilegiata per l'importo di L. 166.262.477.
Con sentenza del 13 dicembre 1987 - 15 marzo 1988, la Corte d'appello di Roma, premesso che nella specie si era trattato non di assegnazione ma di parziale compensazione per L. 105.000.000 del prezzo di vendita del bene espropriato con il credito ipotecario della Cassa di Risparmio di Rieti, dichiarò inefficace tale compensazione e condannò l'aggiudicatario a corrispondere al fallimento So.ge.co la detta somma con gli interessi legali dal 9 ottobre 1978, esclusa la rivalutazione monetaria per la mancata dimostrazione da parte del curatore del tasso di interesse bancario sul deposito vincolato. Contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Cassa di Risparmio di Rieti, adducendo tre motivi di censura.
Il fallimento So.ge.co ha presentato controricorso e ricorso incidentale, illustrati con successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo la ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 56 e 57 l. fall. e il vizio di contraddittorietà della motivazione nel punto concernente la dichiarazione di inefficacia della compensazione parziale e l'ordine di pagamento della somma di L. 105.00.000 a favore del curatore.
Sostiene che la Corte d'appello, pur avendo esattamente definito "compensazione" e non "assegnazione" l'effetto giuridico dell'esonero accordato all'aggiudicatario (art. 585, cpv. c.p.c.) - quale titolare di un'ipoteca di primo grado - dall'obbligo di versare la parte non ancora corrisposta del prezzo (L. 105.000.000, pari alla differenza tra lire 131.500.000 e L. 26.500.000, già versate) avrebbe, tuttavia, errato nel dichiarare inefficace tale compensazione in violazione della norma dell'art. 56 l. fall., che regola il rapporto fra crediti e debiti del fallito, e in violazione delle norme del codice civile sulla compensazione giudiziale, da ritenere operanti nel fallimento sopravvenuto.
Lamenta inoltre l'omesso esame del punto, prospettato nel giudizio di merito, del mancato esperimento dell'azione revocatoria (art. 67, n. 2 l. fall.), necessaria per porre nel nulla l'effetto compensativo.
Ancora, la ricorrente ritiene privo di fondamento il richiamo nella sentenza alla disposizione dell'art. 45 l. fall., riguardante gli atti successivi alla dichiarazione di fallimento, mentre la compensazione risale ad un momento anteriore. Nè - soggiunge - l'ordine di "restituzione" della somma al curatore è configurabile come conseguenza giuridicamente necessaria della dichiarazione di inefficacia del decreto di trasferimento immobiliare, essendo la compensazione contestuale all'aggiudicazione e precedente di un anno la sentenza dichiarativa di fallimento; ne', infine, l'atto di trasferimento e, rispettivamente, la dichiarazione della sua inefficacia potrebbero ritenersi idonei a coinvolgere retroattivamente l'aggiudicazione, sì da dirimere gli effetti della compensazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 585, capov. c.p.c..
D'altro canto, accedere alla tesi della corte di appello significherebbe, secondo la ricorrente, pervenire alla inaccettabile conclusione del cumulo, a favore del fallimento, della corresponsione del prezzo e della retrocessione dell'immobile.
Col secondo mezzo la Cassa di Risparmio di Rieti sostiene che sarebbe erroneo il richiamo nella sentenza all'art. 44 l. fall. - riguardante anch'esso gli atti successivi, non quelli anteriori al fallimento -, e arbitraria l'equiparazione tra vendita forzata e volontaria, non rientrando la prima nella categoria degli acquisti derivativi e rimanendo, comunque, intangibile il provvedimento giurisdizionale del trasferimento coattivo dell'immobile espropriato. Col terzo mezzo denuncia la violazione dell'art. 101 l. fallimentare. Sostiene che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile la domanda di insinuazione tardiva senza tener presente che la domanda originaria, proposta in via chirografaria per L. 297.762.477, era fondata sulla garanzia fideiussoria, mentre la seconda, proposta in via privilegiata per L. 166.262.477, doveva essere collegata alla garanzia ipotecaria per il minore importo, residuo della compensazione, di lire 26.500.000; ed era pertanto diversa dalla prima per "causa petendi" e "petitum", quindi ammissibile ai sensi dell'art. 101 della legge fallimentare. Il primo e il secondo motivo - strettamente connessi - devono essere accolti per le ragioni che seguono.
Afferma la corte d'appello: "La dichiarata inefficacia del decreto di trasferimento dell'immobile comporta l'obbligo dell'istituto di credito di restituzione della suddetta somma di L. 105.000.000 con gli interessi legali dalla data del decreto di trasferimento, essendo stato il residuo prezzo di L. 26.500.000 ritualmente acquisito alla cassa del fallimento".
Ritiene il Collegio, di non poter condividere questa argomentazione e di non poter, quindi, pervenire alla stessa conclusione.
Bisogna premettere che, secondo le regole generali del rito civile, l'inefficacia, o la nullità o l'inesistenza giuridica del decreto previsto dall'art. 586 c.p.c. - cui la giurisprudenza riconosce valore costitutivo del trasferimento del bene espropriato (Cass., 8 settembre 1983, n. 5526; 8 giungo 1985, 3447) - non pregiudica il diritto dell'aggiudicatario in via definitiva, il quale abbia versato tempestivamente il prezzo, di realizzare nel processo esecutivo ancora pendente "il risultato consentitogli dalla normativa" (sent. cit. n. 3447 del 1985); cioè di "riattivare" il procedimento al fine di conseguire la rituale emissione a proprio favore del decreto di trasferimento alle condizioni in origine stabilite: nella specie, alle condizioni del versamento, già effettuato, di una parte del prezzo dell'aggiudicazione (L. 26.500.000), con la compensazione della parte restante (L. 105.000.000) secondo le previsioni del citato art. 585, cpv. c.p.c., norma applicata dal giudice dell'esecuzione nel procedimento di espropriazione individuale e richiamata dall'art. 105 della legge fallimentare.
Il curatore del fallimento, in effetti, non ha mai preteso di infirmare l'efficacia giuridica dell'aggiudicazione, in se stessa considerata; ché altrimenti non avrebbe potuto sottrarsi all'obbligo di restituire la somma di L. 26.500.000 all'ex aggiudicatario, liberato, a sua volta, da ogni ulteriore dovere verso l'ufficio; e non sarebbe rimasto al giudice delegato se non procedere, previa acquisizione della materiale disponibilità dell'immobile, a nuovi esperimenti per la liquidazione dell'attivo oppure all'adozione di criteri diversi per concludere in altro modo il procedimento concorsuale.
Il curatore del fallimento, in realtà, ha voluto soltanto contestare le modalità della vendita e dell'aggiudicazione stabilite dal giudice della esecuzione individuale, attraverso il disconoscimento del valore della clausola di compensazione parziale del prezzo, sì da ottenerne la disapplicazione nell'ambito della esecuzione collettiva e da imporre all'aggiudicatario l'obbligo di versare la somma restante di L. 105.000.000, con accessori e rivalutazione.
Il problema, allora, si pone con riferimento alla particolare disciplina, dettata dagli artt. 51 e 107 l. fallimentare, dei procedimenti esecutivi in corso al momento della dichiarazione di fallimento.
Secondo l'art. 51, nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita, salvo diversa disposizione di legge, sui beni compresi nell'attivo fallimentare.
È pacifico che nei confronti dei creditori non operano gli atti esecutivi di data posteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Quanto agli atti di data anteriore, se non si vuole aderire alla concessione, ormai superata dalla giurisprudenza (Cass., 29 marzo 1969, n. 1040 e 7 dicembre 1975, n. 3761) e dalla più recente dottrina, del fallimento come causa di estinzione del processo esecutivo in corso e degli effetti sostanziali nel suo ambito maturati, si deve riconoscere che il legislatore ha semplicemente voluto la continuazione col rito concorsuale del procedimento iniziato col rito ordinario; e ciò non solo - com'è ovvio - nella fase finale della ripartizione dell'attivo ma anche nella precedente fase di liquidazione.
L'assorbimento della procedura individuale nel rito collettivo comporta l'improcedibilità dell'azione proposta dal singolo creditore davanti al giudice dell'esecuzione e, rispettivamente, l'applicabilità, in sede fallimentare, delle regole della legge speciale.
Il giudice delegato potrà, quindi, sospendere la vendita, ove ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 108, 3 co. l. fall., nonostante l'aggiudicazione e l'avvenuto versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario (cfr. Cass., 31 marzo 1989, n. 1580) e pur essendo scaduti i termini previsti dall'art. 584 c.p.c. (sent. ult. citata), col solo limite dell'avvenuta rituale emissione del decreto di trasferimento del bene ai sensi dell'art. 586 c.p.c. (sent. cit.). A maggior ragione le autorità preposte potranno adottare soluzioni diverse, ad esempio di natura concordataria, ritenute più favorevoli al fallimento, o non far luogo alla esecuzione, autorizzando l'esercizio provvisorio dell'impresa. In parziale deroga alla disposizione generale dell'art. 51 l. fall., l'art. 107 dispone che il curatore si sostituisce al creditore istante nel procedimento di espropriazione immobiliare. La norma è ispirata all'esigenza di evitare, mediante l'utilizzazione degli atti compiuti, l'eventuale maggior costo di una procedura già di per sè notevolmente dispendiosa.
Ma l'anzidetta sostituzione non avviene "ipso iure", bensì a discrezione degli organi fallimentari (Cass., 8 giugno 1985, n. 3447); se necessario, in seguito a sollecitazione da parte del creditore procedente o di altro soggetto interessato (art. 107, 2 co. l. fall.).
L'ufficio, quindi, potrà considerare conveniente continuare l'esecuzione - e disporne così come "congegno di liquidazione" - ma potrà anche decidere di proseguire nelle forme proprie del fallimento; nel qual caso l'esecuzione individuale rimarrà improcedibile nella sede ordinaria e assorbita nel rito collettivo, in conformità della regola generale dell'art. 51.
Nella specie, il curatore ha voluto assorbire nel fallimento la procedura individuale in corso.
Ma nell'ambito del procedimento collettivo non ha adottato soluzioni diverse - ormai non agevolmente praticabili - da quella già realizzata con la vendita al prezzo di aggiudicazione. Ha preteso soltanto una dichiarazione giudiziale di inefficacia della clausola di compensazione parziale del prezzo, quale ulteriore (supposta) conseguenza giuridica immediata della dichiarazione di inefficacia del decreto di trasferimento della proprietà: e ciò MOTIVI DELLA DECISIONE
allo scopo di ottenere l'integrale versamento e la rivalutazione della somma.
Ma tale effetto non è meccanicamente realizzabile con l'esperimento della detta azione dichiarativa di accertamento (e condanna), in quanto la pronuncia di nullità o inefficacia o inopponibilità al fallimento del decreto finale, traslativo della proprietà dell'immobile non si comunica "ipso iure" alla precedente aggiudicazione ed alle originarie condizioni giudiziali di vendita poste in essere prima del fallimento; e non ne determina, quindi, per automatismo giuridico, la caducazione totale o parziale. Rispettivamente, all'interno del fallimento, se non si profila la possibilità di una diversa, autonoma soluzione concorsuale (di tipo, come si è detto, concordatario o sperimentale di un provvisorio esercizio imprenditoriale), le autorità preposte non sono affrancate dall'obbligo di osservare le regole della liquidazione dei beni proprie del processo collettivo, in particolare di operare in conformità della norma dell'art. 108, 3 co. l. fall., che puntualmente stabilisce a quali condizioni si possa sospendere la vendita e procedere a nuova aggiudicazione.
Proprio a questo risultato conduce l'assorbimento dell'azione esecutiva individuale nel fallimento: da un lato, il subentrare del regime speciale alla comune disciplina del rito civile, con la possibilità, per gli organi fallimentari, di spaziare nella scelta di modelli diversi per soddisfare le superiori esigenze della collettività dei creditori; dall'altro, una volta compiuta tale scelta, il soggiacere di ogni soggetto interessato e delle autorità stesse alle regole che del modello prescelto rappresentano il presidio normativo. Talché, adottata la soluzione della liquidazione concorsuale dei beni, e tenuta ferma la preesistente aggiudicazione, non si potrebbe, ad arbitrio, mutare di questa le condizioni senza incorrere nel sindacato endofallimentare ed extrafallimentare di legittimità, predisposto dall'ordinamento a tutela delle posizioni soggettive nel fallimento, compresa la posizione dell'aggiudicatario. Sarebbe, quanto meno, necessario motivare un provvedimento siffatto in modo da dimostrare l'inesistenza delle condizioni alle quali, secondo la previsione dell'art. 585 cpv. c.p.c., il giudice dell'esecuzione può limitare ad una sola parte del prezzo di vendita il versamento della somma dovuta dall'aggiudicatario. Ma nella specie lo stesso ufficio - odierno resistente - non ha preteso di conseguire questo risultato se non per automatico effetto riflesso della pronuncia di inefficacia del successivo decreto di trasferimento della proprietà del bene espropriato: pretesa, come si è visto, per altro verso giuridicamente infondata. Onde rimane irritrattabile la clausola di compensazione parziale del prezzo. Nessun rilievo, infine, assume in questo processo l'accenno del curatore ad un comportamento scorretto del creditore procedente, il quale avrebbe sottaciuto agli organi fallimentari la pendenza del procedimento esecutivo individuale.
Ciò potrebbe, se mai, riguardare accertamenti e indagini connessi all'esperimento di una diversa azione, di natura risarcitoria, del tutto estranea al presente giudizio.
Sotto ogni aspetto, quindi - pur disatteso il richiamo dell'istituto ricorrente a disposizioni non riguardanti il caso in esame (artt. 56, 44, 45, 67 l. fall.) -, il primo e il secondo motivo del ricorso devono essere accolti.
Passando all'esame del terzo ed ultimo motivo del ricorso principale, osserva il Collegio che fondatamente la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la domanda di insinuazione tardiva proposta dall'istituto bancario nel fallimento So.ge.co in considerazione del fatto che tale domanda aveva ad oggetto lo stesso credito precedentemente ammesso in via chirografaria. È incontrovertibile, invero, l'identità del credito azionato dalla Cassa di Risparmio di Rieti nei confronti della So.ge.co, nella duplice veste di fideiussore e datore di ipoteca. Sicché appare tardiva e inammissibile - come esattamente rileva la sentenza impugnata - la domanda diretta al riconoscimento, nello stesso fallimento So.ge.co, del privilegio per l'importo di L. 166.262.477, risultato dalla differenza fra L. 297.762.477, pari all'aumentare del credito già ammesso in via chirografaria, e L. 131.500.000, pari all'ammontare del prezzo di aggiudicazione dell'immobile ipotecato. Il terzo motivo del ricorso principale deve essere, dunque, disatteso.
L'accoglimento, per quanto di ragione, dei primi due motivi comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese di questa fase del giudizio. Rimane assorbito il ricorso proposto del fallimento in via incidentale per la mancata rivalutazione della somma asseritamente dovuta dall'istituto bancario.

P.Q.M.
Riunisce i ricorsi; accoglie, per quanto di ragione, il ricorso principale; dichiara assorbito l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1989.