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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15590 - pubb. 21/07/2016.

Le rimesse del correntista sono imputabili agli interessi e non al capitale solo in caso di superamento del fido accordato


Cassazione civile, sez. I, 26 Maggio 2016, n. 10941. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Contratti bancari – Conto corrente – Rimesse effettuate nel corso del rapporto – Imputazione agli interessi ex art.1194 c.c. – In caso di mancato affidamento e di mancato superamento del fido – Esclusione


La sentenza delle S.U n.24418/2010 ha rilevato che, se al conto corrente accede l’apertura di credito bancario, i versamenti effettuati durante lo svolgimento del rapporto potranno essere considerati alla stregua di pagamenti quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, mentre negli altri casi i versamenti fungono da atti ripristinatori della provvista.
Poiché la disposizione dell’art.1194 c.c. presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello per gli interessi e le spese siano simultaneamente liquidi ed esigibili, può ritenersi la simultanea ricorrenza dell’esigibilità e liquidità di capitale ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità per il credito entro il fido al saldo di chiusura del rapporto e dell’apertura di credito. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Tommaso Onesimo


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