Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15586 - pubb. 01/07/2010

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Appello Firenze, 27 Giugno 2016. .


Prededuzione - Natura - Spese per atti conservativi - Collocazione con grado anteriore rispetto a tutti gli altri privilegi



La prededuzione deve essere ricondotta alla categoria delle spese per atti conservativi prevista dagli articoli 95 c.p.c., 2749, 2755, 2770 e 2777 c.c. per cui, così come nell’esecuzione individuale le anzidette spese sono collocate con privilegio anteriore rispetto tutti gli altri privilegi sul ricavato della liquidazione dei beni a cui gli stessi si riferiscono, analogamente nell’esecuzione concorsuale esse sono poste a carico della massa in base al criterio della utilità generalizzata dell’attività compiuta dalla procedura in favore della massa passiva concorsuale.

In quest’ottica e dunque in proprio parlare di violazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione, perché il concorso non si pone tra diversi crediti muniti di privilegio ma tra questi e crediti sorti in funzione della procedura concorsuale posti a carico della massa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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