Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15569 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. VI, 12 Luglio 2016. .


Fallimento – Soggetti fallibili – Società cooperativa – Lucro oggettivo – Fine mutualistico – Esclusione



Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci. Ne consegue che anche tale società, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies cod. civ.". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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