Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15561 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 19 Ottobre 2011. .


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Liquidazione disposta dal curatore - Modalità - Prefissate dal codice di procedura civile - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Autonoma reclamabilità degli atti del curatore - Condizioni



L'art. 107 legge fall., così come riformato e corretto dall'art. 94 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel prevedere che le operazioni di vendita e liquidazione del compendio immobiliare possano essere disposte direttamente dal curatore senza ricorrere al giudice delegato, non impone alcun vincolo che non sia quello di adottare procedure competitive sulla base di un prezzo di stima, che assicurino la massima partecipazione possibile di interessati, posti su un piano di parità informativa conseguito con adeguata pubblicità, non essendo tenuto il curatore a seguire, a pena d'invalidità, le forme previste dal codice di procedura civile. Ne consegue che la mancata prefissione di un termine entro il quale possa essere disposta la sospensione della vendita in presenza di un'offerta migliorativa (applicandosi l'art. 107, quarto comma), non costituisce violazione di legge, atteso che un ingiustificabile ritardo dell'organo della procedura concorsuale nel procedere alle operazioni di trasferimento del bene può essere censurato dall'aggiudicatario mediante reclamo al giudice delegato ai sensi dell'art. 36 legge fall., previa diffida ad adempiere, sotto il profilo della violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede derivante da una condotta meramente dilatoria. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato