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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15558 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 2011, n. 27667. Est. Ragonesi.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Procedure competitive - Necessità - Trattativa privata diretta fra il curatore e il terzo senza alcuna previa pubblicità - Illegittimità - Fondamento


L'art. 107 legge fall., pur attribuendo al curatore ampia discrezionalità circa le modalità di vendita dei beni del fallimento, esige che la vendita avvenga previa adeguata pubblicità e tramite procedure competitive, sia che si tratti di vendita con incanto, ovvero per offerte private od in altre forme, ed esclude quindi, in ogni caso, che essa avvenga a trattativa privata diretta tra il curatore e il terzo, senza che altri soggetti abbiano avuto la possibilità di partecipare alla liquidazione con le proprie offerte. (massima ufficiale)

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