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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15557 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 05 Marzo 2012, n. 3405. Est. Maria Rosaria Cultrera.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - In genere - Offerta in aumento del quinto - Inadempimento dell'aggiudicatario - Condanna al pagamento della differenza tra il prezzo ricavato dalla successiva vendita e quello da lui proposto in aumento - Configurabilità - Fondamento


In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora, dopo una prima aggiudicazione provvisoria, un diverso offerente in aumento sia rimasto inadempiente per non aver versato il saldo del prezzo nel termine stabilito, deve essere disposta, da parte del giudice delegato, la condanna nei confronti dell'offerente, aggiudicatario decaduto, al pagamento della differenza tra il prezzo inferiore, ricavato in successivo incanto, e quello da lui proposto in aumento, oltre all'incameramento della cauzione, così come stabilito nell'art. 587 cod. proc. civ., non potendo essere assunto come termine di comparazione il prezzo della prima aggiudicazione provvisoria, in quanto il procedimento di espropriazione deve ritenersi unico e retto dall'unica ordinanza di vendita che si conclude con l'aggiudicazione all'ultimo offerente. (massima ufficiale)

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