Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15556 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. III, 05 Aprile 2012, n. 5538. Est. Giuseppina Luciana Barreca.


Esecuzione forzata - In genere - Procedura esecutiva - Successiva dichiarazione di fallimento - Subentro del curatore - Legittimazione del debitore esecutato a proporre opposizione agli atti esecutivo - Disinteresse, inerzia o contrario avviso degli organi fallimentari - Rilevanza - Esclusione



Il debitore esecutato in una procedura esecutiva individuale iniziata prima della dichiarazione di fallimento, nella quale sia subentrato il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 107, comma primo, legge fall. (nel testo vigente prima della sostituzione operata dall'art. 94 del d. lgs. 9 gennaio 2006 n. 5), è legittimato a proporre opposizione agli atti di detta procedura, senza che rilevino il disinteresse, l'inerzia ovvero la contraria determinazione degli organi fallimentari. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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