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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15552 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. VI, 18 Dicembre 2015. Est. Mercolino.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - In genere - Opposizione allo stato passivo - Procedura esecutiva dichiarata improcedibile per fallimento dell'esecutato e mancato intervento in essa del curatore - Diritto del professionista delegato alle operazioni di vendita ad insinuare al passivo il credito per il proprio compenso - Esclusione - Fondamento


Il professionista delegato alle operazioni di vendita in una procedura esecutiva immobiliare, poi dichiarata improcedibile per il sopravvenuto fallimento dell'esecutato ed il mancato intervento in essa della curatela, non può insinuarsi al passivo concorsuale per quanto invocato come proprio compenso, - da anticiparsi, invece, dal creditore procedente, salva la successiva sua facoltà di chiederne l'ammissione al passivo per quanto corrispondentemente versato - atteso che il principio di conservazione dell'efficacia degli atti esecutivi compiuti da ciascun creditore prima della dichiarazione di fallimento non giustifica l'imputazione al fallimento stesso anche delle spese relative a quegli atti, la quale è, invece, subordinata alla decisione, discrezionale, del curatore di appropriarsene, così da non dover rispondere degli esborsi riguardanti le azioni esecutive individuali che non abbiano prodotto alcun vantaggio per la massa dei creditori. (massima ufficiale)

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