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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15541 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. II, 09 Maggio 1983, n. 3186. Est. Albanese.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Assuntore - Effetti - Giudizi in corso intrapresi dal curatore - Prosecuzione da parte del fallito o nei suoi confronti - Necessità - Limiti - Giudizio di revocatoria ordinaria o fallimentare - Mancata cessione all'assuntore della relativa azione - Prosecuzione di detto giudizio tra le parti originarie - Ammissibilità - Intervento o chiamata in causa dell'assuntore - Facoltà


Sopravvenuto il concordato fallimentare, mentre i giudizi in corso intrapresi dal curatore del fallimento che riguardano rapporti facenti capo al fallito devono essere proseguiti da lui o nei suoi confronti, avendo egli riacquistato la capacità di stare in giudizio personalmente relativamente ad essi, invece, il giudizio di revocatoria ordinaria o fallimentare, in cui il curatore agisce per conto dei creditori che ne sono titolari e del quale il concordato non comporti l'improcedibilità per essere stata l'Azione ceduta all'assuntore in esecuzione del concordato stesso, prosegue tra le parti originarie, secondo la disciplina dell'art. 111 cod. proc. civ., salva la facoltà dell'assuntore cessionario di intervenirvi o la facoltà delle altre parti di chiamarlo, con la possibilità di estromissione del dante causa. (massima ufficiale)