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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15539 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 05 Giugno 1984, n. 3360. Est. Borruso.

Procedimento civile - Interruzione del processo - Perdita della capacità processuale di una delle parti - Costituzione in giudizio del fallimento - Chiusura della procedura concorsuale dopo la sentenza di primo grado - Notificazione dell'atto d'appello al procuratore costituito del fallimento - Validità - Interruzione del processo - Momento determinante


Nel procedimento in cui sia parte il fallimento, in persona del curatore, la sopravvenuta chiusura della procedura concorsuale, implicando la cessazione dalla carica del curatore medesimo ed il conseguente venir meno della sua capacità processuale, configura evento interruttivo regolato dal disposto dell'art. 300 cod. proc. civ.. pertanto, quando il fallimento si sia costituito in primo grado per mezzo di procuratore, il verificarsi di detto evento, dopo la sentenza del primo giudice, non osta a che il processo d'appello venga validamente instaurato con atto notificato a quel procuratore e prosegua ritualmente nei confronti del fallimento, fino al momento in cui, secondo le Disposizioni del citato art. 300 cod. proc. civ., l'evento medesimo non sia certificato dall'ufficiale giudiziario, ovvero dichiarato o notificato dal procuratore (il quale resta a tal fine legittimato anche quando il fallimento rimanga contumace in Sede di gravame), tenendo conto che solo nel suddetto momento si determina l'interruzione del processo e l'inizio del decorso del termine per la sua riassunzione o prosecuzione. (massima ufficiale)