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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15537 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. II, 26 Marzo 1986. Est. Pierantoni.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Effetti - Cessazione del fallimento di una società - Riacquisto della capacità di agire di quest'ultima - Conseguenze - Rappresentanza degli amministratori - Sussistenza


Nell'ipotesi di chiusura del fallimento di una società (nella specie R.l.) per l'integrale pagamento dei creditori e delle spese della procedura fallimentare, la società riacquista la propria capacità di agire per il periodo successivo alla chiusura del fallimento e sino all'eventuale nomina di uno o più liquidatori, con la conseguenza che in tale periodo la rappresentanza della società spetta ai suoi amministratori i quali sono reintegrati nei loro poteri. ( V 5925/79, mass n 402601; ( V 4296/79, mass n 400812; ( V 2786/67, mass n 300343; ( V 1191/66, mass n 322380; ( Conf 1688/84, mass n 433755; ( Conf 2010/78, mass n 391370; ( Conf 5333/77, mass n 388994; ( Conf 1991/75, mass n 375697). (massima ufficiale)