Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15527 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 28 Agosto 1998, n. 8575. Est. Ferro.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentare (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Conseguenze - Sospensione della procedura nelle more dell'ammissione del credito tardivamente insinuato - Esclusione - Accantonamento ex art. 113 legge fallimentare a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi - Esclusione



L'art. 101 legge fallimentare nel prevedere che i creditori possono chiedere l'ammissione al passivo fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, pone solo un limite cronologico all'esercizio di tale diritto potestativo (limite logicamente giustificato in considerazione dell'interesse alla domanda, non configurabile con riguardo ad un attivo inesistente), ma non riconosce al creditore l'ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito, nelle more dell'ammissione, dall'attuazione della ripartizione; ne consegue che la domanda di insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo, ne' comporta un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall'art. 113 legge fallimentare, la cui previsione è da ritenersi tassativa in quanto derogante i principi generali che reggono il processo fallimentare e perciò insuscettibile di applicazione analogica. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI Presidente
Dott. Vincenzo FERRO Cons. Relatore
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere
Dott. Stefano BENINI Consigliere
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso principale iscritto al n. 95 R.G. 1995 proposto da BONGIOVANNI SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Ravinale del foro di Torino e dall'avv. Paolo Carloni del foro di Roma, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma via Sabotino n. 2/a, come da procura speciale in calce al ricorso, - ricorrente in via principale -
nei confronti del
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESSIONE TORINO A, Sportello di Chieri, gestito dalla Cassa di Risparmio di Torino, in persona del suo legale rappresentante Franco Leccacorvi, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Sertorio del foro di Torino e dall'avv. Mario Contaldi del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, via Pierluigi da Palestrina 63, come da procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
e del
FALLIMENTO della s.n.c. RITORCITURA BENNA nonché dei soci BENNA MARIO e PIOVANO LUCIA, in persona del Curatore Bongiovanni Salvatore, autorizzato al presente giudizio come da decreto del giudice delegato in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Ravinale del foro di Torino e dall'avv. Paolo Carloni di Roma, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma via Sabotino 2/a, come da procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente ricorrente incidentale -
e sul ricorso incidentale iscritto al n. 1523 R.G. 1995 proposto dal FALLIMENTO della s.n.c. RITORCITURA BENNA e dei soci BENNA MARIO e PIOVANO LUCIA, come sopra rappresentato e domiciliato, nei confronti di
BONGIOVANNI SALVATORE, come sopra rappresentato e domiciliato;
e del
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESSIONE TORINO A, Sportello di Chieri, gestito dalla Cassa di Risparmio di Torino, come sopra rappresentato e domiciliato;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 10 dicembre 1993/17 settembre 1994 n. 1181.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 marzo 1998 dal Relatore Cons. dott. Vincenzo Ferro;
Udito l'avv. Filieri (delegato) per i ricorrenti Bongiovanni Salvatore e Fallimento della s.n.c. Ritorcitura Benna;
Udito l'avv. Contaldi per il Servizio Riscossione Tributi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento p.q. di r. di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza 1^ giugno 1981 il Tribunale di Torino dichiarò il fallimento della s.n.c. Ritorcitura di Benna nonché il fallimento personale dei soci illimitatamente responsabili Benna Mario e Piovano Lucia. Il 13 marzo 1984 l'Esattoria Consorziale di Chieri gestita dalla Cassa di Risparmio di Torino presentò dichiarazione tardiva, ai sensi dell'art. 101 della legge fallimentare, del proprio credito di complessive lire 23.410.216 di cui lire 8.378.100 relative alla massa passiva della società, lire 7.516.058 relative alla massa del socio Benna Mario e lire 7.516.058 relative alla massa della socia Piovano Maria, come da cartelle esattoriali n. 6900009, 690010 e 690011 precedentemente notificate al Curatore del fallimento, Bongiovanni Salvatore. Con decreto 14 marzo 1984 il Giudice delegato fissò l'udienza del giorno 11 aprile 1984 per la comparizione delle parti; ricorso e decreto vennero notificati al Curatore il 29 marzo 1984. Peraltro il giudice delegato con decreto 5 aprile 1984 dichiarò esecutivo il progetto finale di distribuzione, in virtù del quale ebbe luogo la ripartizione dell'attivo tra i creditori ammessi, prescindendosi ovviamente dalla posizione dell'Esattoria. Con decreto 9 aprile 1984 venne dichiarato chiuso il fallimento. Successivamente, nell'udienza del giorno 11 aprile 1984, con il consenso del Curatore, il giudice delegato dispose l'ammissione al passivo del credito dell'Esattoria in complessive lire 23.410.216 di cui lire 10.781.303 in via privilegiata e lire 12.628.913 in via chirografaria. Con ricorso 13 aprile 1984 l'Esattoria propose opposizione, ai sensi dell'art. 119 della legge fallimentare, avverso il decreto di chiusura del fallimento, davanti alla Corte di appello di Torino la quale con provvedimento 8/12 giugno 1984 ne pronunciò la revoca. A seguito della riattivazione della procedura, il Curatore in data 19 giugno 1984 comunicò che il credito esattoriale era destinato a restare insoddisfatto; e, nel dissenso dell'Esattoria, la quale con istanza 3 maggio 1985 inutilmente chiese al giudice delegato di ordinare al curatore la predisposizione di un nuovo piano di ripartizione, dichiarò che avrebbe presentato richiesta per la definitiva chiusura del fallimento. Intanto, il contenzioso tributario si concluse con decisione della Commissione Tributaria Centrale parzialmente confermativa del credito esattoriale. 2. Con atto di citazione notificato il 15 maggio 1990 il Servizio Riscossione Tributi Concessione Torino A, subentrato alla gestione esattoriale a seguito della nota riforma legislativa, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, Bongiovanni Salvatore, già curatore del fallimento della s.n.c. Ritorcitura Benna, e denunciando la sua responsabilità per non avere provveduto agli adempimenti dovuti nella procedura fallimentare, ne chiese la condanna al risarcimento dei danni in misura pari all'ammontare dei tributi ammessi e non soddisfatti in sede di ripartizione, e quindi in lire 23.410.216 in linea capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituendosi in giudizio, Bongiovanni Salvatore resistette alla domanda risarcitoria contro di lui proposta, facendo rilevare tra l'altro che, pur essendo consentita al creditore la presentazione dichiarazione di credito fino a quando non fossero esaurite tutte le ripartizioni, peraltro l'eventuale ammissione tardiva non incideva sui piani di distribuzione già predisposti, ne' il creditore tardivamente insinuatosi poteva vantare un diritto all'accantonamento di somme e che, avvenuta la trasmissione degli avvisi di cui all'art. 117 della legge fallimentare quando non era stata ancora notificata al curatore la domanda tardiva, il curatore non poteva fare altro che rassegnare le sue conclusioni al giudice delegato dando atto dell'assenza di opposizioni al progetto di distribuzione. Intervenne volontariamente in giudizio il Fallimento della s.n.c. Ritorcitura Benna in persona del medesimo curatore, associandosi alle difese svolte dal Bongiovanni nel suo interesse personale, e chiedendo la reiezione della domanda. Con sentenza 26 novembre 1991/21 gennaio 1992 il Tribunale, ritenuto che il curatore aveva legittimamente proceduto alla ripartizione finale dell'attivo pur in presenza di una insinuazione tardiva non ancora definita, respinse la domanda, con condanna dell'attore soccombente alla rifusione delle spese in favore del convenuto e dell'intervenuto. 3. Propose appello il Servizio Riscossione Tributi. Ricostituitosi il contraddittorio, Bongiovanni Salvatore in proprio e il Fallimento della s.n.c. Ritorcitura Benna contestarono la fondatezza del gravame chiedendone la reiezione. La Corte di appello di Torino con sentenza 10 dicembre 1993/17 settembre 1994 n. 1181, in riforma della decisione di primo grado, affermò la responsabilità di Bongiovanni Salvatore e lo condannò al risarcimento del danno cagionato al Servizio Riscossione Tributi in lire 5.305.608 oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria, condannando accessoriamente il Bongiovanni in proprio e il Fallimento alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. 4. Avverso quest'ultima sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione Bongiovanni Salvatore in nome e nell'interesse proprio e il Fallimento della s.n.c. Ritorcitura Benna processualmente rappresentato dallo stesso curatore. Il Servizio Riscossione Tributi Concessione Torino A -sportello di Chieri- resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto da Bongiovanni Salvatore e quello proposto dal Fallimento della s.n.c. Ritorcitura Benna -da qualificarsi come incidentale, tale essendo la forma necessaria dell'impugnazione da chiunque proposta contro una sentenza già investita da altra precedente impugnazione che riveste il carattere della principalità- devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C. per essere contestualmente trattati e decisi. 2. Sulla scorta della ricostruzione in fatto della vicenda processuale della quale è stata, nella parte espositiva che precede, riferita dettagliatamente l'articolazione cronologica, la ratio decidendi della impugnata sentenza si riassume nelle seguenti essenziali proposizioni: "Il quesito verte sull'individuazione del termine finale per la proposizione di una domanda di insinuazione tardiva il cui rispetto da parte del creditore ne sancisce il diritto a essere ricompreso nella massa passiva, con correlativo obbligo per il curatore di non frapporre ostacoli alla realizzazione di tale diritto"; "il momento in cui deve ritenersi esaurita la ripartizione dell'attivo coincide con quello dell'esecutività del piano di ripartizione finale, e difatti la preclusione di domande di insinuazione tardiva dopo tale momento si spiega con l'esigenza di non ledere le legittime aspettative dei creditori concorsuali"; "nel momento in cui il curatore ebbe legale conoscenza della domanda tardiva dell'Esattoria consorziale di Chieri il creditore era ancora in termini per l'esercizio del diritto che non poteva essere pretermesso e il contenuto di tale diritto era quello di attendere una decisione sulla domanda tardiva con ammissione o meno del credito insinuato prima di procedere al riparto finale delle attività del fallimento"; "la situazione soggettiva del Bongiovanni è aggravata dalla considerazione che questi, fin dal 16 febbraio 1984, aveva ricevuto la notificazione di tre cartelle esattoriali recanti il credito poi azionato in via tardiva, tant'è che aveva proposto ricorso alla competente Commissione tributaria di primo grado"; "conseguente e chiara responsabilità del Bongiovanni .... scaturisce non solo dalla violazione di una norma di legge, quella cioè inerente al termine di proponibilità dell'insinuazione tardiva di credito, ma altresì dalla violazione di quel dovere generico sancito dal primo comma dell'art. 38 della legge fallimentare"; "Nè è a dirsi che gli avvenimenti successivi abbiano attenuato il giudizio ora espresso .Pur nella riapertura della procedura, il curatore ebbe a perseverare nella sua posizione negativa, sostenendo l'incapienza del creditore tardivamente insinuatosi e ritenendo definitivamente chiusa la vertenza: quando invece la Commissione Tributaria centrale, accogliendo il ricorso dell'Ufficio, aveva almeno in parte sanzionato positivamente la richiesta dell'Esattoria consorziale e questa era capiente, sulle masse personali e stando alle stesse affermazioni del Bongiovanni, per la somma di lire 5.305.608."
3. Con motivo di ricorso formalmente unico ma ampiamente articolato nel contenuto, il ricorrente prospetta, nella impugnata sentenza, violazione e falsa applicazione degli art. 101, 110, 112, 113, 118 del R.R.D. 16 marzo 1942 n. 267, deducendo in particolare:
che, essendo stato denunciato come lesivo il comportamento del curatore che ha portato alla ripartizione di tutto l'attivo in pendenza della domanda di ammissione tardiva, e non quello precedente, inconferente risulta ogni valutazione della pretesa eccessiva sollecitudine del curatore, della quale viene affermata la legittimità e doverosità a fronte della negligenza che viene addebitata al creditore con l'evitabile ritardo nella proposizione della domanda; che infondata è l'enunciazione di un principio generale (e la ricerca di tale principio nel disposto dell'art. 101 della legge fallimentare) nel senso che al curatore incomba il dovere di astenersi dall'esecuzione del riparto fino a che vi siano domande tardive pendenti; che, per contro, a conclusione contraria inducono l'esame dell'intera disciplina fallimentare e specificamente di quella parte di essa che attiene alla distribuzione dell'attivo e alla chiusura del fallimento, nonché, in senso conforme, la considerazione dell'esigenza pubblicistica di una per quanto possibile sollecita chiusura del fallimento, a tutela non solo delle posizioni dei creditori tempestivamente insinuatisi ma a tutela altresi della posizione del fallito; che ciò giustifica la limitazione della tutela riconosciuta al creditore insinuatosi tardivamente; che il curatore non è tenuto ad effettuare accantonamenti a garanzia del soddisfacimento dei crediti oggetto di insinuazioni tardive non ancora definite.
4. Del ricorso proposto da Bongiovanni Salvatore il resistente Servizio Riscossione Tributi eccepisce l'inammissibilità, sotto duplice profilo, col rilievo della mancanza di specifica censura riferita all'applicazione dell'art. 2043 C.C. e dell'art. 38 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, su cui si fonda la responsabilità ritenuta dalla Corte di merito, in un contesto impugnatorio nel quale la violazione di legge viene denunciata solo in relazione alle norme procedimentali di cui agli art. 101, 110, 112, 113, 118 della legge fallimentare, e con l'affermazione che il gravame implicherebbe un riesame del giudizio di merito, in esito al quale la Corte territoriale è pervenuta all'accoglimento della domanda risarcitoria, non suscettibile di riesame e di eventuale modificazione in sede di legittimità. L'eccezione, affidata ad argomenti in se stessi potenzialmente rilevanti anche in ordine al ricorso del Fallimento della s.n.c. Ritorcitura Benna, si palesa peraltro sotto entrambi i punti di vista infondata. Poiché la ritenuta violazione delle citate disposizioni della legge fallimentare integra, nella ricostruzione giuridica operata dalla Corte pedemontana, l'elemento dell'antigiuridicità che essenzialmente e indefettibilmente connota ogni fattispecie risarcitoria, la prospettazione della erronea interpretazione e applicazione di esse è sufficiente ad individuare, in sede di denunzia, l'error in judicando rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., anche in difetto di ulteriore menzione della norma enunciativa della clausola generale di responsabilità civile e di quella indicativa dei doveri funzionali del curatore, non necessaria quale condizione di ammissibilità alla luce di una costante giurisprudenza secondo cui l'omessa indicazione di norme determinate non è rilevante agli effetti dell'art. 366 comma primo n. 4 C.P.C. ogniqualvolta attraverso le ragioni addotte dal ricorrente sia reso conoscibile il principio di diritto che si assume violato. E la critica del ricorrente investe, appunto, le operazioni interpretative effettuate dal giudice del merito in relazione alle norme suindicate, e non anche gli apprezzamenti valutativi dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che restano in se stessi incontroversi, e risulta cosi coerente con la natura e i limiti del sindacato esercitabile dalla Corte di Cassazione.
5. Le proposte censure meritano, nel senso e nei limiti che verranno precisati, di essere condivise, in quanto pongono in evidenza, nella motivazione della impugnata sentenza, estremi di erronea applicazione di norme e di principi di diritto che la rendono inidonea, così come formulata nell'insieme, a costituire adeguato supporto logico giuridico della decisione assunta. Osservasi anzitutto che appare assolutamente fuor di luogo la comparata valutazione dei contrapposti aspetti di proclamata diligenza e di denunziata negligenza nel comportamento delle parti in ordine a tutto ciò che possa essere avvenuto anteriormente alla presentazione della dichiarazione tardiva di credito: l'avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali al curatore, prevista ad altri effetti di legge, non poteva assumere alcuna rilevanza (non solo equipollente ma nemmeno) prodromica alla richiesta di ammissione al passivo del credito d'imposta; d'altro canto, l'istituto creditore, omettendo di attivarsi con maggiore sollecitudine, ha accettato il rischio della limitazione della propria partecipazione alle ripartizioni posteriori all'ammissione, ai sensi dell'art. 112 della legge fallimentare, salva la valutazione (che non risulta essere stata introdotta nella presente materia del contendere) della causa del ritardo ai fini di quanto disposto nell'ultima parte della norma citata. Ha errato, poi, la Corte pedemontana nell'individuare l'elemento determinante della ratio decidendi nel raffronto tra il termine finale a cui era nella fattispecie vincolata la proposizione della dichiarazione tardiva di credito e la data in cui tale proposizione ha avuto luogo. Vero è che a norma dell'art. 101 della legge fallimentare i creditori possono chiedere l'ammissione al passivo "fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare", ciò che si verifica in coincidenza con la dichiarazione di esecutività del progetto finale di distribuzione da parte del giudice delegato (Cass. 2201/1988). Ed è ineccepibile il rilievo del giudice del merito secondo cui nel caso in esame l'istituto creditore ha ritualmente esercitato il proprio diritto di chiedere l'ammissione al passivo con il ricorso depositato il 13 marzo 1984 e poi notificato al curatore il 29 marzo 1994, essendo stato il progetto di distribuzione finale, depositato il 26 marzo, dichiarato esecutivo il 5 aprile 1984. Erroneamente, invece, la sentenza impugnata ricollega all'esercizio di tale diritto potestativo (specifica peculiare estrinsecazione del diritto di azione in sede endofallimentare) il diverso diritto a non vedere pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito per tal modo insinuato ma non ancora ammesso, nelle more dell'ammissione, dall'attuazione della ripartizione: al quale fine la Corte di merito afferma che gli organi della procedura avrebbero dovuto soprassedere alla distribuzione finale delle attività fallimentari fino alla decisione di accoglimento o di reiezione della domanda di insinuazione tardiva. L'art. 101 della legge fallimentare pone un termine cronologico correlato a uno specifico stadio funzionale della procedura, logicamente giustificato in considerazione dell'interesse alla domanda, risultando palese la non configurabilità di un interesse del creditore a pretendere di concorrere al soddisfacimento su di un attivo inesistente; è invece del tutto estranea alla norma la previsione di una preclusione al compimento da parte degli organi della procedura di ulteriori legittime attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi ovvero per l'esaurimento dell'attivo, rispettivamente ai sensi dell'art. 118 n. 2 e n. 3 della stessa legge fallimentare; ne' l'aspettativa avente ad oggetto il diritto futuro ed eventuale alla partecipazione, che sorgerà solo dall'accoglimento della domanda di ammissione (come è reso palese dal tenore dell'art. 112 secondo cui i creditori ammessi a norma dell'art. 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito salvi i diritti di prelazione"), può pregiudicare il diritto già acquisito dagli altri creditori. in virtù della conseguita esecutività del piano di ripartizione, al soddisfacimento nella misura da questo prevista: potrebbe, anzi, l'ipotetico comportamento omissivo del curatore al riguardo, essere sanzionato con azione di responsabilità esperibile dai creditori utilmente collocati. Nè può ritenersi il curatore tenuto, in tal caso, ad effettuare un accantonamento a garanzia del creditore insinuatosi tardivamente: l'accantonamento di una parte dell'attivo è prevista nell'art. 113 della legge fallimentare con elencazione tassativa, nel cui ambito non è consentita ermeneuticamente l'introduzione -non prevista dal legislatore- della posizione dei creditori portatori di insinuazioni tardive non ancora definite in via di equiparazione analogica a quella dei creditori ammessi con riserva di presentazione del titolo e a quella dei creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificatasi, le quali sono assistite da una già avvenuta delibazione del titolo costitutivo del diritto al concorso risoltasi nella ragionevole previsione -in difetto della quale la domanda sarebbe stata respinta in radice- del futuro riconoscimento del credito: in tale ordine di idee è stato ritenuto in giurisprudenza che "le ipotesi di accantonamento in quanto deroganti i principi generali che reggono il processo fallimentare hanno il carattere della eccezionalità, con esclusione di qualsiasi possibilità di applicazione analogica" (Cass. 2186/1991). E più recentemente questa Corte regolatrice ha affermato che la pendenza di controversie concernenti insinuazioni tardive di crediti non può in alcun modo influire sulla distribuzione dell'attivo disponibile e non preclude la chiusura del fallimento per integrale estinzione del passivo ammesso (Cass. 9506/1995), e ciò a superamento, tra l'altro, dell'opinione altre volte accolte in meno recenti decisioni della Corte stessa nel senso che alla chiusura del fallimento si potesse addivenire anche in pendenza di insinuazioni tardive ma non senza che fossero previamente disposti gli opportuni accantonamenti. A fondamento della più radicale soluzione che in questa sede decisoria viene recepita ed espressamente riaffermata, vengono in considerazione: l'esigenza pubblicistica di speditezza che domina l'evoluzione della procedura fallimentare; la volontaria collocazione dei creditori tardivi in una situazione di subvalenza rispetto ai creditori che hanno sottoposto a tempestiva verifica la propria pretesa creditoria; il criterio di interferenza stabilito dalla legge, nel senso che la proponibilità delle insinuazioni tardive è subordinata alla cadenza delle ripartizioni, e non viceversa, criterio che non tollera di essere legittimamente invertito; il rilievo che ove si riconoscesse (come non si può non riconoscere) l'estinzione dei crediti ammessi quale causa di chiusura del fallimento e si pretendesse peraltro che al soddisfacimento dei creditori ammessi debba seguire l'esito dei giudizi pendenti sulle insinuazioni tardive, si perverrebbe a configurare una fase intermedia tra l'estinzione dei crediti e la chiusura del fallimento, che non pare concepibile nel sistema della legge. Devesi quindi dare atto che nessuna anomalia procedimentale, e, quindi, nessuna violazione dei diritti soggettivi del creditore, può essere ravvisata nel fatto che il curatore, avendo ricevuto il 29 marzo 1984 la notificazione della domanda di ammissione tardiva del relativo decreto di fissazione dell'udienza, abbia dato corso al progetto di distribuzione depositato, approvato e dichiarato esecutivo nei termini cronologici suindicatì, con l'effettuazione dei pagamenti ivi previsti il 6 aprile 1984. Nè appare ragionevole l'addebito al curatore di un eccesso di sollecitudine a danno dell'Esattoria in una materia nella quale troppo spesso vengono riscontrati e lamentati comportamenti inerti o negligenti da parte degli organi della procedura. Lo stesso dicasi quanto alla presentazione, avvenuta il 7 aprile 1984, dell'istanza di chiusura del fallimento, e ciò non solo perché anche in ordine a tale adempimento conclusivo della procedura non sussisteva, alla stregua dei principi suesposti, alcuna necessità giuridica di dilazione, ma anche perché, sul piano eziologico, la rilevanza dell'operato del curatore al riguardo era destinato a restare assorbita in quella del provvedimento del Tribunale, nella cui competenza rientrava il controllo della sussistenza degli estremi della chiusura e la eventuale valutazione di ragioni di opportunità per differire la stessa per consentire, mediante un ulteriore riparto, il soddisfacimento del credito che in ipotesi fosse risultato ammesso in favore dell'Esattoria, stante quella residua disponibilità di cui la sentenza qui impugnata dà atto, come si vedrà in prosieguo. Aggiungasi, per quanto riguarda in particolare la chiusura del fallimento, che il lamentato effetto preclusivo, da essa derivante, alla partecipazione a distribuzioni successive a quella qualificata come finale (e destinata in ipotesi a non risultare più tale) è stato caducato con la revoca del provvedimento del Tribunale, disposta dalla Corte di appello in accoglimento del reclamo dell'Esattoria sulla base di ragioni in se stesse confliggenti con i principi giuridici sopra enunciatì, ma comunque divenuta irrevocabile: di qui la constatazione a posteriori della irrilevanza causale dell'attività sollecitatoria del curatore, in se stessa considerata, in ordine all'evento di danno a cui è correlata la domanda risarcitoria. Gli unici aspetti devianti nello sviluppo di questa fase della procedura sono individuabili nella collocazione del momento giudiziale dell'ammissione al passivo in un intervallo di tempo in cui gli organi della procedura erano decaduti dalle loro funzioni (art. 120 R.D. 16 marzo 1942 n. 267), e nella mancata adozione della riserva prevista dall'art. 45 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per i crediti d'imposta in pendenza di contestazione davanti alle competenti Commissioni tributarie: ma ne' l'uno ne' l'altro aspetto rivestono interesse ai fini del presente riesame, dappoiché, da un lato, l'ammissione come sopra disposta ha prodotto effetto equipollente a quella che fosse stata disposta durante la procedura, e, dall'altro, la statuizione della Corte territoriale sulla domanda risarcitoria si è adeguata, a quanto consta, alla decisione finale del giudice tributario. 6. Le ragioni che fanno apparire giuridicamente erronea e quindi inappagante, nella parte concernente la valutazione della condotta funzionale posta in essere dal curatore fino alla chiusura del fallimento, la motivazione che la Corte pedemontana ha posto a base dell'accoglimento della domanda dell'appellante, perdono rilievo, invece, in relazione alla ritenuta responsabilità del curatore medesimo scaturente dal suo successivo operare, posteriormente alla riattivazione della procedura disposta dalla Corte di appello, di cui si fa menzione nella seconda parte dell'iter motivazionale della sentenza denunziata, con riferimento ad un elemento di fatto dotato di determinante rilievo, emergente dalla sentenza stessa e non contestato dal ricorrente, costituito dall'esistenza in tale ulteriore fase di un residuo attivo suscettibile di distribuzione ai creditori aventi titolo al concorso. Invero, l'avvenuta ammissione al passivo esigeva di essere considerata non già quale mera conferma - come sembra avere ritenuto la Corte di merito- bensì quale autonoma e unica fonte del diritto del creditore tardivo a fruire, ovviamente nel rispetto dei limiti connessi allo stadio evolutivo raggiunto dalla procedura, di una ulteriore distribuzione, destinata a risultare veramente finale; a fronte di questo diritto si palesa, comunque., corretta l'affermazione del dovere funzionale del curatore di attivarsi nei modi previsti dalla legge affinché tale pur parziale soddisfacimento potesse aver luogo; e l'omissione dell'adempimento di tale dovere resta suscettibile di essere correttamente qualificata, e sanzionata come fonte di responsabilità. La rilevanza del comportamento omissivo del curatore nella gestione della seconda fase della procedura fallimentare in rapporto all'evento dannoso al quale è correlata la pretesa risarcitoria è stata individuata, e quantitativamente determinata, dalla Corte pedemontana, sulla scorta di elementi di fatto dichiarati provenienti dallo stesso Bongiovanni e da questo non revocati in discussione, nella loro realtà effettuale, nella presente sede, nei termini seguenti: "Riconosciuto il credito verso la massa sociale in lire 1.771.005 in via privilegiata e in lire 1.302.210 in via chirografaria, l'incapienza di tale massa ne postula la collocazione nelle masse personali e in chirografo. Per la massa personale del Benna l'ammissione ha visto un credito di lire 1.905.010 in privilegio e un credito di lire 1.366.319 in chirografo, e la stessa cosa è a dirsi per la massa personale dell'altro socio Piovano. Ne deriva dunque che il credito esattoriale poteva essere soddisfatto per intero sulle masse personali quanto al privilegio, pari a lire 3.810.020; e quanto al chirografo, per complessive lire 5.805.853, il soddisfacimento nella misura del 25,76% dà l'importo di lire 1.495.588: con il che la somma mancata per l'Esattoria si attesta a lire 5.305.608, e a tanto va riconosciuto il danno risarcibile" con riferimento all'epoca in cui, ammesso in via tardiva il credito esattoriale e riattivata la procedura con l'annullamento del decreto di chiusura, risultava predisponibile un nuovo progetto di ripartizione finale. Si verifica per tal modo una situazione nella quale, a prescindere dagli errori di diritto incidenti sulla valutazione del comportamento del curatore antecedente alla prima chiusura del fallimento, le considerazioni svolte dalla Corte territoriale, in via -come si è visto- meramente complementare, in ordine alle successive manifestazioni omissive dell'attività gestionale della procedura, che all'incidenza di quegli errori restano sottratte, vengono ad assumere rilievo decisivo a fondamento di un esito decisionale destinato a restare immutato quale espresso nel dispositivo della sentenza impugnata. Tale sentenza non è, quindi, soggetta a cassazione, ma riceve, ai sensi del secondo comma dell'art. 384 C.P.C., correzione nella motivazione nel senso suindicato, di siffatta correzione ricorrendo i presupposti che la giurisprudenza indica nella qualificazione dell'errore riscontrato quale error in judicando e non quale error in procedendo, nella limitazione della sostituzione della motivazione agli aspetti di diritto senza accesso ad indagini o valutazioni di fatto, nel rispetto del principio dispositivo del processo con la collocazione della correzione nell'ambito del contenuto devolutivo del ricorso e con esclusione di qualsiasi pronuncia su questioni non dedotte dalle parti ne' rilevabili officiosamente.
7. Il ricorso autonomamente proposto dal Fallimento della s.n.c. Ritorcitura Benna, la cui legittimazione e il cui interesse -mai revocati in discussione e implicitamente riconosciuti nelle precedenti fasi di merito- riposano ora sulla subita condanna al rimborso delle spese, risulta affidato a motivi in tutto e per tutto coincidenti con quelli dedotti dal Bongiovanni nel proprio interesse, onde la constatata inidoneità di tali motivi a condurre alla invocata cassazione della sentenza di appello si risolve, automaticamente, nella reiezione del gravame del Fallimento. 8. Si accede pertanto, conclusivamente, al rigetto di entrambi i ricorsi. Le peculiarità della vicenda e delle ragioni della decisione fanno apparire giustificata la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
la Corte
riunisce i ricorsi, e li rigetta; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 1998.