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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15499 - pubb. 13/07/2016.

Rigetto accordo sovraindebitamento per compimento di atti in frode


Tribunale di Reggio Emilia, 24 Giugno 2016. Est. Varotti.

Composizione della crisi da sovraindebitamento - Atti in frode - Rigetto - Revoca decreto di apertura


Non può essere omologato l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ove il debitore abbia commesso iniziative od atti in frode. Costituiscono iniziative o atti in frode: (a) la concessione di garanzia ipotecaria in favore di una sola azienda di credito (tra le varie aziende creditrici) a fronte della contestuale concessione di tre mutui e (b) la vendita di un immobile in favore di un affine in primo grado, oggetto di revocatoria ordinaria da parte di alcune banche (giudizio ancora pendente al momento della procedura ex L. 3/2012). (Luciano Varotti) (riproduzione riservata)

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