Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15472 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 28 Settembre 2004, n. 19394. Est. Cappuccio.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - In genere - Conseguenze - Inefficacia (per improseguibilità) di tutti i giudizi di insinuazione tardiva pendenti - Configurabilità - Interruzione del processo ex art. 300 cod. proc. civ. - Effetti limitati al regolamento sulle spese



In tema di fallimento, il giudizio di ammissione (tempestiva o tardiva) al passivo è controversia che trova nella procedura fallimentare il suo necessario presupposto, e che quindi, con la chiusura del fallimento, viene inevitabilmente a perdere la propria ragion d'essere (onde la sentenza che, come nella specie, ne abbia definito il relativo giudizio d'appello deve ritenersi "inutiliter data"), poichè la chiusura del fallimento determina la inefficacia, per improseguibilità, di tutti i giudizi pendenti per insinuazione al passivo (nella specie, tardiva), sicchè la previsione di una interruzione del processo ex art.300 cod. proc. civ., con subingresso al curatore del fallito tornato "in bonis", ha soltanto la funzione di provocare - con la pronuncia di improseguibilità - il regolamento delle spese processuali. (massima ufficiale)


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