Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15464 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 21 Luglio 2011, n. 16040. Est. Ragonesi.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Omologazione (giudizio di) - In genere - Sentenza di omologazione passata in giudicato - Effetti - Decadenza degli organi fallimentari - Limiti - Procedimento pendente ex art. 26 l.f. - Perdurante "vis attractiva" del tribunale fallimentare - Sussistenza - Provvedimenti del giudice delegato - Impugnazione da parte dell'assuntore - Ammissibilità - Fondamento



La chiusura della procedura di fallimento per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare, ancorchè possa comportare l'assunzione dei relativi obblighi da parte di un terzo, non incide di per sè sul procedimento pendente ex art.26 legge fall., in tema di reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato di liquidazione di compensi al CTU ed al legale della curatela, nè priva il curatore della legittimazione processuale - nella specie, passiva - atteso che tale concordato, fino a quando non sia interamente eseguito e salvo il caso in cui preveda l'immediata liberazione del debitore, non determina la decadenza degli organi fallimentari, i quali rimangono in carica, per il buon fine del concordato medesimo; ne consegue che la "vis attractiva" del tribunale fallimentare, e non del giudice ordinario, continua a permettere il sindacato degli atti emanati nel corso della procedura giurisdizionale, con l'impugnativa promuovibile dal citato assuntore. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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