Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15462 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 04 Dicembre 2012, n. 21681. Est. Di Amato.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - In genere - Dichiarazione di fallimento - Interesse ad impugnare - Nozione - Interesse morale - Sufficienza - Fondamento



Secondo l'ampia dizione dell'art. 18 legge fall., è legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento "qualunque interessato" e, perciò, ogni soggetto che ne abbia ricevuto o possa riceverne un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura, anche solo morale. Pertanto, seppure il fallimento sia stato chiuso per mancanza di domande di ammissione al passivo o per avvenuto pagamento dei creditori e delle spese di procedura, l'imprenditore fallito resta legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento, essendo "in re ipsa" il pregiudizio che questa infligge alla sua reputazione commerciale. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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