Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15432 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Monza, 31 Maggio 2016. .


Fallimento - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive - Improcedibilità dell’esecuzione individuale - Esecuzione pendente nei confronti del fallito - Acquisizione dei beni alla massa - Necessità



L’analisi letterale della norma non lascia dubbi sul fatto che il divieto contenuto nell’art. 51 legge fall., di iniziare o proseguire azioni esecutive, e la conseguente improcedibilità dell’esecuzione individuale (con conseguente inefficacia degli atti esecutivi compiuti prima della dichiarazione di fallimenti) operi esclusivamente nel caso in cui il soggetto esecutato sia proprio il fallito ed il bene oggetto dell’esecuzione sia stato acquisito alla massa.
 
Pertanto, qualora il soggetto esecutato non sia il fallito, l’esecuzione non diviene improcedibile e ciò anche nel caso in cui a seguito della dichiarazione di fallimento i beni pignorati siano entrati nella materiale disponibilità della curatela, chiamata a individuare la composizione dell’attivo fallimentare e ad acquisire e conservare il patrimonio del fallito mediante la redazione dell’inventario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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