Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15422 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Roma, 27 Febbraio 2013. .


Società a responsabilità limitata - Verbale di assemblea - Redazione - Modalità - Identificazione dei soci - Necessità - Indicazione di come ciascun socio ha votato o si è astenuto - Necessità



Poiché la funzione della struttura del verbale prevista dall’articolo 2375 c.c. è quella di offrire una facile opportunità di riscontro della formazione dell'assemblea, al fine di verificare la sussistenza del quorum costitutivo e dell'esito delle votazioni, non è necessario che i soci debbano essere identificati con generalità complete, essendo sufficiente, fatto salvo il caso di omonimia, riportare il nome ed il cognome nel verbale o nei documenti ad esso allegati (fogli presenze ove siano elencati l'identità dei partecipanti e l'ammontare della loro partecipazione al capitale) poiché i partecipanti all'assemblea sono i soci, per i quali i dati anagrafici sono già in possesso della società, o i loro delegati: anche in questo ultimo caso, tuttavia, non vi è necessità di una identificazione a verbale del delegato, in quanto è il socio che partecipa all'assemblea seppure a mezzo di delega che verrà trattenuta negli atti della società.

Parimenti, non devono essere identificati i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, perché sempre di soci si tratta e perché votano i presenti all'adunanza, ma deve essere riportato, anche per allegato, come ciascun socio ha votato o si è astenuto. L'imprecisione terminologica del legislatore, che parla appunto di "identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti", va corretta nel senso di individuazione di quali soci hanno votato contro, quali a favore e quali si sono astenuti. Questo perché è previsto che dal verbale emergano sia le modalità e il risultato delle votazioni sia la prova del raggiungimento del quorum deliberativo e delle maggioranze per l'approvazione delle delibere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)