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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15403 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 07 Aprile 2015. .

Società di capitali - Responsabilità degli amministratori - Diritto al risarcimento spettante al singolo socio o al terzo direttamente danneggiati - Distinzione rispetto all’azione sociale ed a quella dei creditori - Incidenza diretta del danno sul patrimonio del socio o del terzo


A mente dell’art. 2395 c.c. - che costituisce la norma di chiusura del sistema codicistico della responsabilità civile degli amministratori di società di capitali - le disposizioni dei precedenti articoli che disciplinano la responsabilità degli amministratori verso la società ed i creditori sociali non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
La norma, quindi, delinea un sistema di responsabilità volto a tutelare i soci ed i terzi (tra i quali ovviamente anche i creditori sociali) che si fonda sul presupposto di un pregiudizio arrecato direttamente al patrimonio del singolo senza che da ciò derivi un danno per la società.

L’elemento di diversità dell’azione individuale di responsabilità rispetto all’azione sociale (art. 2393 c.c.) ed a quella dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) è rappresentato dall’incidenza “diretta” del danno sul patrimonio del socio o del terzo: mentre l’azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni, e l’azione dei creditori sociali mira al pagamento dell’equivalente del credito insoddisfatto a causa dell’insufficienza patrimoniale causata dall’illegittima condotta degli amministratori (e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società), l’azione individuale in argomento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (in questi esatti termini, Cassazione civile sez. I, 23 giugno 2010, n. 15220; Cassazione civile sez. I, 22 marzo 2010; Cassazione civile, 25 luglio 2007, n. 16416; Cassazione civile, 3 aprile 2007, n. 8359; Cassazione civile, 5 agosto 2008, n. 21130). In altre parole, l'avverbio “direttamente” consente di delimitare l'ambito di esperibilità dell'azione ex art. 2395 c.c. chiarendo che se il danno lamentato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2395 c.c., in quanto tale norma richiede che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)