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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15391 - pubb. 05/07/2016.

Sospensione delle vendite fallimentari a favore delle vittime di estorsione e usura


Cassazione civile, sez. I, 19 Aprile 2016, n. 7740. Pres., est. Rosa Maria Di Virgilio.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendite fallimentari - Fallito vittima dell'usura - Sospensione ex art. 20 della l. n. 44 del 1999 - Applicabilità - Limite temporale - Individuazione - Fondamento


La sospensione per trecento giorni dell'esecuzione forzata, accordata dall'art. 20, comma 4, della l. n. 44 del 1999, alle vittime dei delitti di estorsione o di usura, si applica ai termini in scadenza o scaduti ed alle vendite forzate che siano state disposte, nell'ambito delle procedure fallimentari in corso, entro un anno "dall'evento lesivo", essendo la "ratio" della detta norma comune a tutte le restanti moratorie previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999.

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