Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15381 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 26 Gennaio 2016. .


Procedimento civile - Interruzione del processo - Perdita della capacità processuale di una delle parti - Art. 2504 bis c.c. - Natura interpretativa della modifica introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 - Esclusione - Natura innovativa - Fondamento - Conseguenze - Fusioni anteriori al 1 gennaio 2004 - Fenomeno successorio - Configurabilità - Interruzione del processo - Inapplicabilità - Fondamento



In tema di fusione, l'art. 2504 bis c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6 del 2003), ha natura innovativa e non interpretativa e, pertanto, il principio, da esso desumibile, per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo, non vale per le fusioni (per unione od incorporazione) anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina (1 gennaio 2004), le quali, pur dando luogo ad un fenomeno successorio, si diversificano, tuttavia, dalla successione "mortis causa" perché la modificazione dell'organizzazione societaria dipende esclusivamente dalla volontà delle società partecipanti, sicché quella che viene meno non è pregiudicata dalla continuazione di un processo del quale era perfettamente a conoscenza, né alcun pregiudizio subisce la incorporante (o la società risultante dalla fusione), che può intervenire nel processo ed impugnare la decisione sfavorevole, neppure applicandosi, a dette fusioni, la disciplina dell'interruzione di cui agli artt. 299 e segg. c.p.c. (massima ufficiale)