Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15329 - pubb. 29/06/2016

Separazione coniugi, modifica dei provvedimenti presidenziali e nuove circostanze sopravvenute

Tribunale Benevento, 25 Marzo 2015. Est. Galasso.


Separazione e divorzio – Richiesta di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti – Necessità di nuove circostanze sopravvenute – Sussiste



Sebbene non sia più esplicitamente previsto dalla legge che la modifica (o la revoca) possano essere adottate solo in caso di ipotesi di mutamento nelle circostanze, un’interpretazione sistematica conduce a reputare, più verosimilmente, essere tuttora imposto dalla legge che il potere di revoca o modifica, in capo al Giudice Istruttore, sorga sul presupposto del sopravvenire di giustificati motivi (circostanze nuove, o preesistenti, ma incolpevolmente ignote).
Infatti:
- l’art. 156, co. 7, c.c., prevede che «Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti»: sicché il Giudice che procede a modificare il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi separati, ai sensi dell’art. 710 c.p.c., deve rinvenire dei motivi sopravvenuti: e non si vede perché mai, allora, il solo Giudice Istruttore dovrebbe prescindere dalle sopravvenienze;
- l’art. 9, co. 1, l. 1°.12.1970, n. 898, prevede espressamente che «Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6»: sicché sono necessarie, anche in questo caso, delle sopravvenienze;
- l’art. 337 quinquies c.c., prevede che «I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo»: così introducendo una libera rivedibilità delle disposizioni, che costituisce un’evidente eccezione, rispetto alle norme già viste, giustificata dall’indisponibilità degli interessi dei figli minori, la cui cura è di evidente rilievo pubblico;
- l’art. 177, co. 3, n. 3, c.p.c. prevede che non possano essere revocate, o modificate, le ordinanze suscettibili di essere reclamate: sicché soltanto le sopravvenienze possono, nella materia della famiglia, giustificare la possibilità, nonostante la proponibilità del reclamo, della revoca o modifica: perché, in tale materia, vige il principio, secondo cui ogni decisione è adottata rebus sic stantibus (dunque, affinché una decisione possa essere modificata, occorre o un’impugnazione, oppure che siano dedotte novità);
- l’art. 669 decies c.p.c., prevede espressamente che l’ipotesi è ammessa unicamente «se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare; e i provvedimenti presidenziali assumono un carattere urgente e provvisorio, in vista di un successivo merito.
Non può negarsi che il sistema manifesti una coerenza, in tutti i suoi ambiti, ogniqualvolta si sia in presenza dello schema che prevede un provvedimento non definitivo, il reclamo avverso il medesimo, la revocabilità, o modificabilità, del primo. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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