Sottrazione di parte rilevante dell'attivo e annullamento del concordato
Cassazione civile, sez. I, 01 Giugno 2016. Est. Magda Cristiano.
Concordato preventivo - Annullamento - Presupposti - Sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo - Effetti sul voto dei creditori - Recupero dell’attività sottratta o dissimulata al di fuori della procedura - Irrilevanza
Presupposto dell'annullamento, ai sensi dell’art. 138 legge fall. (richiamato dall’art. 186, ult. comma, legge fall.) è unicamente l'accertata sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo che ha indotto i creditori a votare nell'erroneo convincimento della sua insussistenza, mentre a nulla rileva che l'attività sottratta o dissimulata possa eventualmente essere recuperata al di fuori della procedura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)