Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15281 - pubb. 22/06/2016

Sottrazione di parte rilevante dell'attivo e annullamento del concordato

Cassazione civile, sez. I, 01 Giugno 2016, n. 11395. Est. Magda Cristiano.


Concordato preventivo - Annullamento - Presupposti - Sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo - Effetti sul voto dei creditori - Recupero dell’attività sottratta o dissimulata al di fuori della procedura - Irrilevanza



Presupposto dell'annullamento, ai sensi dell’art. 138 legge fall. (richiamato dall’art. 186, ult. comma, legge fall.) è unicamente l'accertata sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo che ha indotto i creditori a votare nell'erroneo convincimento della sua insussistenza, mentre a nulla rileva che l'attività sottratta o dissimulata possa eventualmente essere recuperata al di fuori della procedura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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