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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15276 - pubb. 22/06/2016.

Deposito telematico di atti processuali, tempi e modi di perfezionamento e presupposti della rimessione in termini


Tribunale di Avellino, 01 Giugno 2016. Est. Russolillo.

Deposito telematico – Perfezionamento per il mittente dalla data in cui è generata la RdAC – Raggiungimento scopo in caso di mancata accettazione del deposito da parte dell’operatore di cancelleria – Esclusione

Mancata accettazione del deposito telematico da parte dell’operatore di cancelleria – Decadenza – Sussistenza

Mancata accettazione del deposito telematico da parte dell’operatore di cancelleria – Decadenza – Sussistenza – Rimessione in termini – Presupposti – Scusabilità – Esito negativo controlli automatici – Segnalazione necessità verifiche da parte della cancelleria – Affidamento nell’intervento dell’operatore di cancelleria

Mancata accettazione del deposito telematico da parte dell’operatore di cancelleria – Decadenza – Sussistenza – Rimessione in termini – Presupposti – Scusabilità – Esito negativo controlli automatici – Segnalazione dell’errore in data successiva alla scadenza del termine


Il deposito telematico può dirsi eseguito per il mittente a partire dalla data in cui è generata la RdAC, come sancito dall’art. 16bis co. 7 d.lgs. 18 ottobre 2012, n. 179, ma non può farsi retroagire a tale momento l’effetto voluto dall’art. 170 c.p.c., vale a dire la comunicazione dell’atto depositato alle altre parti costituite, posto che la conoscenza dell’atto a beneficio delle parti del processo e del giudice presuppone che vi sia stata anche l’accettazione da parte dell’operatore di cancelleria, la cui prova è data dal “messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione operato dalla cancelleria”, come previsto dall’art. 14 co. 10 del provv. DGSIA del 16 aprile 2014 (c.d. quarta pec). (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)

In mancanza di accettazione da parte dell’operatore di cancelleria, conseguente all’esito dei controlli automatici che ha riscontrato l’anomalia “numero di ruolo non valido il mittente non ha accesso al fascicolo”, il deposito telematico non raggiunge lo scopo ed il depositante, decorso il termine perentorio, deve intendersi incorso in decadenza, salva rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 co.2 c.p.c.. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi non imputabile alla parte depositante il decorso del termine perentorio dovuto alla mancata accettazione dell’atto da parte dell’operatore di cancelleria quando la ricevuta generata all’esito dei controlli automatici (terza ricevuta) abbia segnalato la necessità di verifiche da parte della cancelleria, rimettendo così al vaglio finale dell’ufficio ricevente la possibilità di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito ed ingenerando nel depositante un conseguente affidamento. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi non imputabile alla parte depositante il decorso del termine perentorio dovuto alla mancata accettazione dell’atto da parte dell’operatore di cancelleria quando il messaggio relativo all’esito dei controlli automatici segnalante un’anomalia e la necessità di verifiche da parte della cancelleria è pervenuto al depositante in data successiva alla scadenza del termine, non potendo in tal caso lo stesso attivarsi utilmente al fine di rimediare all’errore commesso entro i termini assegnati o previsti come stabilito dall’art. 13 co. 4 del d.m. 44/2011. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Pasquale Russolillo – Magistrato presso il Tribunale di Avellino


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