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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15249 - pubb. 17/06/2016.

La Cassazione ribadisce il fine unitario della pluralità degli obblighi della banca: suitability rule


Cassazione civile, sez. I, 07 Giugno 2016, n. 11641. Est. Maria Acierno.

Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell'intermediario - Convergenza verso un fine unitario - Segnalazione all'investigatore della non adeguatezza dell'operazione di investimento - Suitability rule - Contenuto


In tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (applicabile "ratione temporis") e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. "suitability rule"). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un "Paese emergente"; 3) il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market"); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


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