Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15215 - pubb. 14/06/2016

Rapporto tra l'informazione sulla specifica operazione e la sua eventuale inadeguatezza, danno e nesso di causalità

Cassazione civile, sez. I, 03 Giugno 2016, n. 11466. Est. Di Marzio.


Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell'intermediario - Art. 28 reg. Consob 11522/1998 - Informazione all'investitore sulla natura e sui rischi della specifica operazione - Rapporto con l'informazione di inadeguatezza dell'operazione

Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell'intermediario - Ratio - Scelta tra diverse opportunità di investimento - L'importanza delle informazioni e della loro valutazione - Importanza del rating - Nesso di causalità - Regola «del più probabile che non»



Gli obblighi informativi che l'intermediario è tenuto a somministrare in forza dell'articolo 28, comma 2, regolamento Consob 11522 del 1998 (il quale fa divieto agli intermediari autorizzati di effettuare operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento) sono distinti e si collocano a monte rispetto a quelli relativi alla valutazione di inadeguatezza dell'operazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Alla base della complessiva finalità della previsione dettata in tema di obblighi informativi dell’intermediario finanziario sta la considerazione secondo cui ogni investitore razionale è avverso al rischio, sicchè il medesimo, a parità di rendimento, sceglierà l’investimento meno aleatorio e, a parità di alea, quello più redditizio, se non si asterrà perfino dal compiere l’operazione, ove l’alea dovesse superare la sua propensione al rischio. La scelta tra differenti opportunità di investimento è quindi essenzialmente un problema di raccolta e di valutazione di informazioni, ovvero di ogni dato sulla natura dello strumento finanziario, sul suo emittente, sul suo rendimento e sull’economia nel suo complesso, compresa l’informativa circa l’eventuale sussistenza, con riferimento alla singola operazione da porre in essere, di una situazione di cd. grey market, cioè di carenza di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo ed il rating del prodotto finanziario nel periodo in considerazione, o – addirittura – di una situazione di imminente default economico dell’emittente. E’ evidente che, essendo le informazioni finanziarie complesse e costose, nei rapporti di intermediazione finanziaria le imprese di investimento posseggono – ovvero devono procurarsi – elementi informativi diversi e superiori rispetto a quelli a disposizione degli investitori, o da essi acquisibili.

In forza di tali considerazioni, non vi è dubbio che anche soltanto la sottolineatura della mancanza di rating costituisce un elemento che, se adeguatamente comunicato e valorizzato, potrebbe, già da solo, almeno secondo parametri di normalità, porre l’investitore sull’avviso e, se non altro, suscitare in lui un fondato dubbio in ordine alla sicura percorribilità dell’affare. E tanto basta alla sussistenza del nesso di causalità, da escutere diversi secondo la regola «del più probabile che non». (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


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