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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15201 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 19 Aprile 2016. .

Registro imprese - Cancellazione della società - Svolgimento della fase liquidatoria - Necessità - Cancellazione quale risultato di una fattispecie a formazione progressiva


Tra i presupposti della cancellazione dal Registro va annoverato lo svolgimento della fase liquidatoria disegnata dal codice civile, nel cui sistema, in particolare per le società di capitali, la cancellazione dell'ente (e la connessa estinzione) non consegue immediatamente al verificarsi di una causa di scioglimento, ma è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva, articolata nell'accertamento ad opera degli amministratori della causa di scioglimento (art. 2484 c.c.), nella nomina assembleare del liquidatore (art. 2487 c.c.), nella attività di liquidazione in senso proprio, culminante nella redazione del bilancio finale di liquidazione (art. 2492 c.c.) recante l'indicazione della "parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo", bilancio solo all'approvazione del quale può poi far seguito la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese.
Dalla indefettibilità della fase liquidatoria nelle sue varie articolazioni discende la non rispondenza alle previsioni normative di situazioni che si risolvono nella completa pretermissione del procedimento endosocietario, come nel caso in cui la liquidazione dell'intero patrimonio sociale sia in concreto affidata - per un tempo futuro rispetto alla data di redazione del bilancio finale ed alla stessa cancellazione della società - ad un soggetto diverso dal liquidatore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)