Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15186 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 14 Gennaio 2016. .


Appalto - Ausiliari dell'appaltatore - Diritti verso il committente - Fallimento dell'appaltatore - Richiesta del curatore di pagamento di quanto contrattualmente dovuto - Cessione ai dipendenti dei crediti vantati dal fallito verso il committente con atti successivi al fallimento - Dovere del giudice di valutare d'ufficio detti atti - Sussistenza



Richiesto dal Fallimento il pagamento di quanto dovuto in ragione del contratto d'appalto, e risultando che, con verbali di conciliazione ex art. 411 c.p.c. successivi alla dichiarazione di fallimento, il fallito ha ceduto ai dipendenti, a soddisfazione dei crediti retributivi da questi vantati, i crediti che il primo aveva nei confronti dell'appaltante, diffidato dai lavoratori ex art. 1676 c.c., il giudice deve provvedere d'ufficio a valutare detti verbali, al fine di accertare positivamente l'esistenza del credito residuo del fallimento nei confronti dell'ente appaltante. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato