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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15163 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 22 Ottobre 2015. .

Fallimento - Accertamento del passivo - Domanda di ammissione al passivo - Credito dell'Agente della riscossione - Spese di insinuazione - Natura concorsuale - Fondamento - Conseguenze - Ammissione al passivo in chirografo


Le spese d'insinuazione al passivo sostenute dall'Agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui agli artt. 51 e 52 l.fall., hanno natura concorsuale e vanno ammesse al passivo fallimentare in ragione di un'applicazione estensiva dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore. Il credito per le spese di insinuazione va, peraltro, riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l'inerenza delle stesse al tributo riscosso. (massima ufficiale)