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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15160 - pubb. 07/06/2016.

Subentro del curatore nella procedura esecutiva pendente, dichiarazione di improcedibilità e caducazione degli effetti del pignoramento


Cassazione civile, sez. I, 22 Dicembre 2015. Est. Ferro.

Concordato preventivo - Ammissione - Domanda - Effetti - Improseguibilità del processo esecutivo - Conseguenze - Sospensione della vendita da parte del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Espropriazione forzata su beni del fallito - Successiva dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Sostituzione di diritto del curatore al creditore procedente - Scelta del curatore di non coltivare la procedura - Improcedibilità della stessa - Conservazione degli effetti sostanziali del pignoramento in favore della massa - Condizioni - Assenza di cause di inefficacia del pignoramento - Fondamento

Fallimento - Accertamento del passivo - Domanda di ammissione al passivo - Credito dell'Agente della riscossione - Spese di insinuazione - Natura concorsuale - Fondamento - Conseguenze - Ammissione al passivo in chirografo


La proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell'art. 168, comma 1, l.fall., non già l'estinzione ma l'improseguibilità del processo esecutivo, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l'oggetto materiale perdono "de iure" e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione correttamente provvede, ex artt. 486 e 487 c.p.c., a sospendere la vendita eventualmente fissata. (massima ufficiale)

Ai sensi dell'art. 107 l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, il curatore fallimentare subentra di pieno diritto nelle procedure esecutive, mobiliari ed immobiliari, pendenti alla data della dichiarazione di fallimento al posto del creditore procedente (che non possa più proseguirle giusta l'art. 51 l.fall.), scegliendo con il programma di liquidazione di sostituirsi a lui, ovvero di proseguire la liquidazione nelle forme fallimentari. In tale ultima ipotesi, l'improcedibilità dell'esecuzione, dichiarata dal giudice dell'espropriazione su istanza del curatore, non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento di cui agli artt. 2913 e segg. c.c., giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, l'organo fallimentare, purché nel frattempo non sia intervenuta una causa di inefficacia del pignoramento medesimo; del resto, opinando diversamente, il curatore sarebbe sempre tenuto a proseguire l'esecuzione singolare onde conservare gli effetti del pignoramento, cosi svilendosi non solo la sua facoltà discrezionale di scelta di cui all'art. 107, comma 6, l.fall., ma anche il suo stesso ruolo centrale assunto dalla programmazione liquidatoria nella riforma del 2006. (massima ufficiale)

Le spese d'insinuazione al passivo sostenute dall'Agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui agli artt. 51 e 52 l.fall., hanno natura concorsuale e vanno ammesse al passivo fallimentare in ragione di un'applicazione estensiva dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore. Il credito per le spese di insinuazione va, peraltro, riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l'inerenza delle stesse al tributo riscosso. (massima ufficiale)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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