Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15133 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bolzano, 17 Maggio 2016. .


Concordato preventivo - Disciplina delle offerte concorrenti - Coordinamento con la disciplina di cui all'articolo 182 l.f. - Recovery dei creditori concordatari - Accelerazione delle vendite degli assets da valorizzare



Nel tentativo di delineare un possibile percorso di coordinamento delle (in parte distinte) discipline dettate dagli articoli 182 e 163-bis, è fondamentale non perdere di vista quella che è stata la principale e reale intenzione del legislatore posta alla base dell’introduzione della disciplina delle cd. offerte concorrenti e della modifica apportata all’art. 182 legge fall., rappresentata dalla massima recovery dei creditori concordatari realizzabile, fra i vari strumenti, anche con l’accelerazione delle vendite degli assets da valorizzare. Questa lettura deve, quindi, guidare nell’esegesi del nuovo art. 163-bis, anche laddove la sua formulazione letterale non è di immediata e di facile interpretazione, per evitare di instaurare – ingiustificatamente - una procedura competitiva meno snella e più farraginosa, non solo di quella prevista dall’art. 182 legge fall. nei concordati preventivi, ma anche di quella prevista in ambito fallimentare dall’art. 107 legge fall., disposizione caratterizzata dalla libertà di forme. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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