Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15097 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Roma, 19 Novembre 2014. .


Società responsabilità limitata - Responsabilità del socio - Caratteristiche - Elemento intenzionale - Riferimento alla condotta dannosa indipendentemente dal danno - Atti o comportamenti posti in essere anche fuori dalle incombenze formalmente previste per legge o per statuto - Antigiuridicità dell'atto - Atto lecito esercitato in modo abusivo con finalità non riconducibile allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale - Principio generale del neminem laedere - Esecuzione del contratto secondo buona fede



In tema di responsabilità del socio di società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2476, comma 7, c.c. appare preferibile la tesi che ricollega il sorgere della responsabilità alla intenzionalità della decisione con riferimento non al danno bensì all'atto compiuto, ossia alla condotta dannosa posta in essere dall’amministratore in concorso con il socio. L’intenzionalità è, quindi, costituita dalla piena coscienza di compiere quell’atto decisionale o autorizzatorio potenzialmente dannoso e, in definitiva, dalla riferibilità psicologica dell’atto al socio.

Dunque deve trattarsi di atti o comportamenti, posti in essere dai soci nella fase decisionale anche fuori dalle incombenze formalmente previste per legge o per statuto e tali da supportare intenzionalmente l’azione illegittima e dannosa poi posta in essere dagli amministratori; inoltre è sufficiente che vi sia la consapevolezza, frutto di conoscenza o di esigibile conoscibilità, da parte del socio dell’antigiuridicità dell’atto e che, nonostante ciò, costui partecipi alla fase decisionale finalizzata al successivo compimento di quell’atto da parte dell’amministratore. L’antigiuridicità dell’atto viene a configurarsi non solo quando l’atto deciso è contrario alla legge o all’atto costitutivo della società, ma anche quando l’atto, pur se di per sé lecito, è esercitato in modo abusivo, cioè con una finalità non riconducibile allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale.

Pertanto, oltre che al rispetto della legge e del principio generale del neminem laedere, i soci sono pur sempre tenuti ad osservare i doveri di correttezza e buona fede nei confronti della società, degli altri soci e dei terzi e devono comunque evitare di compiere o di concorrere a compiere un atto che, se pur astrattamente lecito, possa di fatto risultare dannoso per gli altri soci, p.es. di minoranza, e nel contempo essere privo di un vantaggio apprezzabile per la società (spunti in tal senso si possono ricavare dalla giurisprudenza di legittimità: Cassazione civile, sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27387; Cassazione civile, sez. I, 11 giugno 2003, n. 9353; che, seppur elaborata in materia di impugnazione di delibere di società per azioni, evidenzia un principio di fondo di generale applicazione in ordine alla buona fede in senso oggettivo (art. 1375 c.c.), alla cui osservanza deve essere improntata l’esecuzione del contratto di società.

Se, ai sensi 1375 c.c. il contratto deve essere eseguito in buona fede, è evidente che tutte le determinazioni e decisioni dei soci, assunte formalmente o informalmente durante lo svolgimento del rapporto associativo, debbono essere considerate come veri e propri atti di esecuzione e devono conseguentemente essere valutate nell’ottica della tendenziale migliore attuazione del contratto sociale. Dunque, ai fini che qui rilevano, è da considerare antigiuridico anche un atto che in concreto si presenti espressione dell’inosservanza dell’obbligo di fedeltà allo scopo sociale e/o del dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto sociale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)