Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15096 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 19 Novembre 2014. .


Società a responsabilità limitata - Responsabilità del socio - Responsabilità dell'amministratore di fatto - Distinzione - Responsabilità per voto nell'assemblea e per consenso manifestato alle decisioni assunte mediante consultazione scritta - Elemento psicologico - Rilevanza



La responsabilità del socio ex art. 2476, comma 7, c.c. non è sussumibile in quella dell’amministratore di fatto (essendo l’amministratore di fatto, che non necessariamente è anche socio della società, colui che si è ingerito sistematicamente e non occasionalmente nella gestione sociale); ai fini della applicazione della disciplina in argomento appare allora necessario prendere in considerazione tutte quelle manifestazioni di volontà espresse dai soci anche in forme non istituzionali e meramente ufficiose, ma tali in ogni caso da evidenziare l’ingerenza o anche l’influenza effettiva spiegata da costoro sugli amministratori. Nessun dubbio, poi, sussiste in ordine alla circostanza che la condotta del socio possa anche esplicarsi nel voto espresso nell’assemblea ovvero nel consenso manifestato alle decisioni assunte mediante consultazione scritta (art. 2479, comma 3, c.c.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)