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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15093 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 19 Novembre 2014. .

Responsabilità degli amministratori - Azione di responsabilità dei creditori sociali - Natura extracontrattuale - Fondamento - Società a responsabilità limitata - Applicazione analogica delle norme dettate in tema di società per azioni


L'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell’amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l’equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno 1981, n. 3755). Tale impianto è stato confermato dalla giurisprudenza anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina del c.d. diritto societario (cfr. Cassazione civile, sez. I, 21 luglio 2010, n. 17121; cfr., altresì, da ultimo, Trib. Milano, sez. VIII, 18 gennaio 2011, n. 501). Infatti, se pure è vero che l’azione a tutela dei creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale non è contemplata dal novellato art. 2476 c.c., è altrettanto vero che tale azione è, comunque, prevista dall’art. 2394 c.c. con riferimento alle società per azioni. Inoltre, l’art. 2394 bis c.c. prevede espressamente che le azioni di cui agli articoli precedenti (e dunque sia l’azione sociale che l’azione dei creditori sociali) siano esercitate, in caso di fallimento, dal curatore. Ebbene, tali norme, dettate per le società per azioni, devono ritenersi applicabili alle società a responsabilità limitata essendo autorizzata la loro applicazione analogica dall’art. 12 disp. prel. c.c. il quale impone di applicare le disposizioni che regolino casi simili o materie analoghe, quali sono, appunto, quelle di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. La disciplina della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali nella società per azioni trova, infatti, la stessa ratio nella società a responsabilità limitata: in caso contrario, quest’ultima costituirebbe l’unico tipo societario che prevede la responsabilità limitata senza alcun contrappeso in termini di responsabilità verso i creditori sociali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)