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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15085 - pubb. 27/05/2016.

Concordato preventivo: le contestazioni del creditore in ordine al trattamento del proprio credito debbono essere dedotte nell'ambito di un giudizio ordinario di cognizione


Tribunale di Padova, 18 Maggio 2016. Est. Maria Antonia Maiolino.

Concordato preventivo - Contestazione del creditore in ordine al riconoscimento in privilegio del proprio credito - Ricorso ex articolo 36 l.f. contro il rifiuto del liquidatore - Inammissibilità - Deducibilità in autonomo giudizio ordinario

Concordato preventivo - Contestazioni in ordine ai crediti - Accantonamenti - Termine ultimo


Il creditore che nella fase esecutiva di un concordato preventivo chieda il proprio credito contemplato come il chirografario venga trattato come privilegiato non può azionare la propria pretesa con il reclamo di cui all'articolo 36 legge fall. contro gli atti del liquidatore dovendo, invece, la questione essere dedotta e risolta in un autonomo giudizio ordinario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'accantonamento di un importo contestato dal creditore del concordato preventivo può essere disposto al più tardi entro l'udienza fissata per l'omologa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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