Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15073 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 11 Maggio 2016. .


Fallimento - Accertamento del passivo - Natura sommaria del giudizio di verifica - Diritto alla prova - Giudizio di opposizione - Riespansione del diritto alla prova



Il legislatore della riforma, pur avendo ampiamente mutato la natura del giudizio di verifica, soprattutto attribuendo al curatore il ruolo di parte ed affermando all'art. 95, comma 3, legge fall. che il giudice delegato pronuncia su ciascuna domanda "nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati..", ne ha però mantenuto la caratteristica di giudizio a cognizione sommaria, in cui non è obbligatoria l'assistenza tecnica a favore del creditore ed ove è previsto che il giudice possa procedere "ad atti di istruzione a richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento" (art. 95, comma 3, u.p.).

Tale ultima limitazione del diritto alla prova depone per la natura sommaria della fase necessaria dell'accertamento e impone di ritenere (come d'altra parte si desume dal testo normativo: cfr. art. 99 legge fall.) che, con l'opposizione contro il provvedimento pronunciato a seguito di cognizione sommaria, il diritto predetto - compresso per esigenze di celerità della procedura fallimentare - si riespanda, consentendo al creditore escluso un grado di merito a cognizione piena, non condizionata da preclusioni istruttorie maturate nella fase sommaria, perché non previste espressamente dalla legge e, anzi, espressamente escluse dal tenore dell'art. 99 legge fall., il cui testo, già prima del decreto correttivo prevedeva sin dagli atti introduttivi (ricorso e memoria difensiva) l'onere, a pena di decadenza, di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti "prodotti" di cui la parte intendeva avvalersi, così segnando quale termine preclusivo quello della proposizione dell'opposizione (cfr. Sez. I, Sent., 4 settembre 2009, n. 19211). Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con l'art. 24 Cost., costituendo il diritto alla prova il "nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa" (Corte cost. n. 139/1975). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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